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Consultazione 2018/31: Revisione totale dell'ordinanza sulla meteorologia e la climatologia · 10 pagine

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Sezione 2: Prestazioni nel quadro dell’offerta di base e loro utilizzazione

Art. 6 Prestazioni nel quadro dell’offerta di base

1Sono considerate prestazioni dell’offerta di base l’approntamento di dati e informazioni meteorologici e climatologici per la collettività, per la sicurezza della popolazione, per l’adempimento da parte delle autorità dei compiti previsti dalla legge, per l’aviazione civile, per la scienza e per le organizzazioni internazionali nel settore della meteorologia e della climatologia.

2Le prestazioni nel quadro dell’offerta di base comprendono in particolare:

a. osservazioni e dati di misura derivati da sistemi di monitoraggio atmosferico situati in una località specifica od operanti con metodi di telerilevamento;

b. modelli di previsione che forniscono dati in diverse risoluzioni temporali e spaziali;

c. ulteriori analisi effettuate mediante metodi statistici e numerici a partire dai dati di base secondo le lettere a e b.

3Rientrano fra le prestazioni nel quadro dell’offerta di base anche lo sviluppo fondato sui dati di base secondo i capoversi 1 e 2 e l’approntamento permanente di informazioni meteorologiche e climatologiche aggiornate e di qualità elevata, così come le analisi sull’evoluzione del clima e dei cambiamenti climatici. Queste prestazioni possono segnatamente essere fornite come previsioni meteorologiche e climatologiche elaborate in forma grafica o testuale, previsioni biometeorologiche, informazioni su eventi meteorologici e climatici particolari, servizi per le autorità, le organizzazioni d’intervento e i gestori di infrastrutture critiche, nonché allerte riguardanti diversi fenomeni meteorologici.

Art. 7 Utilizzazione delle prestazioni nel quadro dell’offerta di base

1Le prestazioni soggette a emolumenti di MeteoSvizzera possono essere utilizzate soltanto con l’autorizzazione di MeteoSvizzera.

2Le prestazioni diffuse gratuitamente da MeteoSvizzera possono essere utilizzate per uso proprio senza autorizzazione.

3Non sottostanno alle disposizioni sull’utilizzazione i dati messi liberamente a disposizione a livello internazionale.

Art. 8 Utilizzazione a fini commerciali

1Utilizza a fini commerciali le prestazioni di MeteoSvizzera chi le richiede per diffonderle direttamente a terzi o per produrre e diffondere prestazioni meteorologiche e climatologiche proprie.

2La diffusione di prestazioni richieste a MeteoSvizzera a rivenditori e produttori terzi di prestazioni meteorologiche e climatologiche proprie non è ammessa.