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Consultazione 2018/31: Revisione totale dell'ordinanza sulla meteorologia e la climatologia · 10 pagine

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3In caso di forniture regolari, per l’invio elettronico ogni anno è riscosso un emolumento per canale di fornitura da istituirsi separatamente. L’emolumento è calcolato come segue:

a. per invii da una volta al giorno a una volta al mese: 0,15 franchi per messaggio e canale di fornitura;

b. per invii più frequenti (più di una volta al giorno): 0,015 franchi per messaggio e canale di fornitura.

4All’emolumento secondo il capoverso 3 si applica un limite massimo di 788 franchi.

Art. 21 Calcolo degli emolumenti in base al dispendio di tempo

Gli emolumenti in base al dispendio di tempo sono calcolati tenendo conto dei costi di personale, del posto di lavoro e d’infrastruttura. Si applicano le seguenti aliquote:

Classe di stipendio Aliquota oraria in franchi

24 e superiore 200.–

18–23 165.–

fino alla 17 130.–

Art. 22 Supplemento per l’utilizzazione a fini commerciali

1Per l’utilizzazione delle prestazioni a fini commerciali ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 è riscosso un supplemento del 100 per cento sull’emolumento di base calcolato secondo gli articoli 16, 17 e 19.

2Le istituzioni esentate dall’imposta che utilizzano le prestazioni ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 a fini di utilità pubblica non devono pagare alcun supplemento.

Art. 23 Fatturazione di prestazioni in abbonamento

Per le prestazioni in abbonamento, MeteoSvizzera riscuote in anticipo l’emolumento per l’intero anno.

Art. 24 Condono degli emolumenti per la scienza e il settore pubblico

1Per le prestazioni utilizzate unicamente a fini di insegnamento e ricerca o in ambito scolastico, gli emolumenti di cui agli articoli 16 e 17 sono condonati.

2Ai Cantoni e ai Comuni, così come ai servizi meteorologici statali esteri sono condonati gli emolumenti per i dati di cui all’articolo 16, necessari per l’adempimento dei loro compiti pubblici.

3Sono messi in conto gli emolumenti per le prestazioni di consulenza e per la predisposizione, la manutenzione e l’invio di forniture regolari secondo l’articolo 20, se l’importo complessivo è superiore a 80 franchi per incarico.