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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine

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Allegato 1.5 (art. 3)

Sostanze stabili nell’aria

1 Definizioni

1Sono considerati sostanze stabili nell’aria:

a. i fluorocarburi parzialmente alogenati secondo l’allegato F del Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono15;

b gli altri composti organici fluorurati16 con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20° C oppure con un punto di ebollizione di al massimo 240° C a 1013,25 mbar e il cui periodo di permanenza medio nell’atmosfera è di almeno 2 anni;

h. l’esafluoro di zolfo (n. CAS 2551-62-4);

d. il trifluoruro di azoto (n. CAS 7783-54-2).

2Sono equiparati a sostanze stabili nell’aria i preparati contenenti sostanze secondo il capoverso 1, sempre che si trovino in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o allo stoccaggio di tali preparati.

3Sono considerate sostanze rigenerate stabili nell’aria le sostanze prodotte riciclando sostanze stabili nell’aria senza che ne sia modificata la composizione chimica.

2 Sostanze stabili nell’aria che impoveriscono lo strato di ozono

Per le sostanze stabili nell’aria che impoveriscono lo strato di ozono si applica l’allegato 1.4.

3 Fabbricazione

3.1 Divieto

È vietata la fabbricazione di fluorocarburi parzialmente alogenati di cui al numero 1 lettera a.

3.2 Deroga

In deroga al divieto di cui al numero 3.1 è autorizzata la fabbricazione di fluorocarburi parzialmente alogenati rigenerati.

15 RS 0.814.021

16 L’elenco degli altri composti organici fluorurati più usati è disponibile sul sito www.bafu.admin.ch > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Disposizioni e procedure > Sostanze stabili nell’aria.