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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine
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4 Immissione sul mercato
4.1 Divieto
È vietata l’immissione sul mercato di preparati e oggetti che contengono sostanze stabili nell’aria.
4.2 Deroghe
Il divieto di cui al numero 4.1 non si applica, fatto salvo il numero 8 capoverso 1, all’immissione sul mercato di:
a. preparati e oggetti per la cui fabbricazione o manutenzione possono essere impiegate sostanze stabili nell’aria di cui al numero 6.2 o a seguito di un’autorizzazione eccezionale secondo il numero 6.3.1 capoverso 1;
b. preparati e oggetti che secondo le disposizioni degli allegati 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 possono essere immessi sul mercato; e
c. preparati che secondo il numero 1 capoverso 2 sono equiparati alle sostanze stabili nell’aria.
4.3 Importazione di sostanze
4.3.1 Obbligo di autorizzazione
Necessita di un’autorizzazione dell’UFAM chi intende importare o stoccare in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale fluorocarburi parzialmente alogenati di cui al numero 1 capoverso 1 lettera a.
4.3.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
Fatto salvo il numero 8 capoverso 1, un’autorizzazione d’importazione è concessa su domanda se i fluorocarburi parzialmente alogenati destinati all’importazione sono previsti per un impiego autorizzato secondo il numero 6.2 o se il previsto utilizzatore dispone di un’autorizzazione eccezionale secondo il numero 6.3.1 capoverso 1.
4.3.3 Principi
1L’autorizzazione d’importazione è concessa quale autorizzazione generale d’importazione.
2Un’autorizzazione generale d’importazione autorizza il suo titolare a importare da determinati esportatori esteri determinate quantità di fluorocarburi parzialmente alogenati. Essa è personale e non trasferibile.
3L’UFAM informa i Cantoni e l’Amministrazione federale delle dogane in merito alla concessione e alla revoca di autorizzazioni generali d’importazione.