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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine
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4.3.4 Domanda
1Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:
a. il nome e l’indirizzo del richiedente;
b. i nomi e gli indirizzi degli esportatori esteri;
c. per ogni sostanza da importare:
1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
2. la voce tariffale secondo gli allegati della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane17 (LTD)
3. la quantità prevista in chilogrammi per ciascun anno civile,
4. la sua qualità (nuova, usata, rigenerata),
5. i tipi d’impiego.
2L’UFAM può esigere ulteriori dati sulla provenienza e sulla destinazione delle sostanze.
4.3.5 Decisione
1L’UFAM decide sulla domanda completa entro due mesi.
2Un’autorizzazione generale d’importazione è rilasciata per un periodo massimo di 18 mesi e scade di volta in volta alla fine dell’anno civile; essa è munita di un numero.
4.3.6 Obblighi al momento dell’importazione e del conferimento in un deposito
1La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 26 della legge del 18 marzo 200518 sulle dogane (LD) deve indicare nella dichiarazione doganale il numero dell’autorizzazione generale d’importazione.
2Su domanda dell’ufficio doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare una copia dell’autorizzazione d’importazione secondo il numero 4.3.5 capoverso 1.
3In caso di stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, il depositario o il depositante devono indicare il numero dell’autorizzazione d’importazione in un inventario di tutte le merci depositate.
5 Esportazione
5.1 Obbligo di autorizzazione
Necessita di un’autorizzazione d’esportazione dell’UFAM:
17 RS 632.10
18 RS 631.0