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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine

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a. chi intende esportare fluorocarburi parzialmente alogenati di cui al numero 1 capoverso 1 lettera a con un peso lordo superiore a 20 kg, o

b. chi intende trasportare fluorocarburi parzialmente alogenati con un peso lordo superiore a 20 kg da un deposito doganale aperto, un deposito di merci di gran consumo o un deposito franco doganale in un altro Stato.

5.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione

L’autorizzazione d’esportazione è concessa se il richiedente presenta una domanda completa secondo il numero 5.4.

5.3 Principi

1L’autorizzazione d’esportazione è concessa quale autorizzazione singola d’esportazione.

2L’autorizzazione singola d’esportazione autorizza il titolare ad una sola esportazione di determinate quantità di fluorocarburi parzialmente alogenati. Essa è personale e non trasferibile.

3L’UFAM informa i Cantoni e l’Amministrazione federale delle dogane in merito alla concessione e alla revoca di autorizzazioni d’esportazione.

5.4 Domanda

Nella domanda devono figurare:

a. il nome e l’indirizzo del richiedente;

b. il nome e l’indirizzo dell’importatore estero;

c. per ogni sostanza da esportare:

1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,

2. la voce tariffale secondo gli allegati della LTD,

3. il nome e l’indirizzo del detentore precedente,

4. la quantità prevista in chilogrammi, suddivisa per anno civile, importatore e Paese destinatario,

5. la sua qualità (nuova, usata, rigenerata).

5.5 Decisione

1L’UFAM decide sulla domanda completa entro due mesi.

2L’autorizzazione d’esportazione è rilasciata per un periodo massimo di 12 mesi; essa è munita di un numero.