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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine

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7.2 Obbligo di notifica per apparecchi e impianti che contengono esafluoruro di zolfo

7.2.1 Principio

1Chi mette in esercizio o fuori esercizio un apparecchio o un impianto contenente oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo deve notificarlo all’UFAM.

2Nella notifica devono figurare le seguenti indicazioni:

a. il tipo di apparecchio o d’impianto e la sua ubicazione;

b. la quantità di esafluoruro di zolfo contenuto in detto apparecchio o impianto;

c. la data della messa in esercizio o della messa fuori esercizio;

d. in caso di messa fuori esercizio: il destinatario dell’esafluoruro di zolfo.

7.2.2 Deroghe

1L’obbligo di notifica di cui al numero 7.2.1 capoverso 1 non si applica ai firmatari di un accordo settoriale secondo l’articolo 41a LPAmb concernente l’esafluoruro di zolfo, se tale accordo settoriale garantisce che l’UFAM venga informato.

2Non devono essere notificati:

a. gli apparecchi e gli impianti contenenti oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo in sistemi di pressione chiusi ermeticamente secondo la norma SN EN 62271- 1:200820, se un firmatario di un accordo settoriale si fa carico dell’obbligo di notifica;

b. gli apparecchi e gli impianti che servono alla difesa nazionale.

7.3 Reporting dell’UFAM

L’UFAM è responsabile per la comunicazione dei dati secondo l’articolo 7 capoverso 3 del Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

8 Etichettatura particolare

1Il fabbricante può immettere sul mercato contenitori che contengono o conterranno sostanze stabili nell’aria elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 517/201421 e impianti di distribuzione contenenti esafluoruro di zolfo o preparati contenenti esafluoruro di zolfo soltanto se sono provvisti di etichette con i seguenti dati:

a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati ad effetto serra»;

20 Questa norma tecnica è disponibile presso l’Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch). Può essere consultata gratuitamente presso l’UFAM, Worblentalstr. 68, 3063 Ittigen.

21 Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, versione secondo GU L 150 del 20 maggio 2014, pag. 195.