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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine
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Allegato 1.18 (art. 3)
Ftalati
1 Definizioni
1Sono considerati ftalati:
a. il bis-(2-etilesil)ftalato (DEHP; n. CAS 117-81-7);
b. il dibutilftalato (DBP; n. CAS 84-74-2);
c. il diisobutilftalato (DIBP; n. CAS 84-69-5);
d. il benzilbutilftalato (BBP; n. CAS 85-68-7).
2Un oggetto è considerato contenente ftalato se esso, o una sua parte, presenta nel materiale plastificante un contenuto in massa di ftalati pari o superiore allo 0,1 per cento.
3Si ha un contatto con la pelle delle persone per un periodo prolungato se, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, la pelle è in contatto con un oggetto contenente ftalato per un periodo ininterrotto di 10 minuti al giorno o per complessivi 30 minuti al giorno.
4Un ambiente interno comprende ogni ambiente nel quale, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili, sono presenti persone e possono essere esposte mediante inalazione. Ricadono nell’ambito di questa definizione in particolare appartamenti, case di abitazione, roulotte, ospedali, ristoranti, edifici ad uso uffici nonché mezzi di trasporto come vagoni ferroviari, veicoli e aeromobili.
5Per «aeromobile civile» si intende un aeromobile prodotto conformemente ad un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del regolamento (UE) n. 216/200831 o con un’approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO)32 o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell’ICAO in conformità all’allegato 8 della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazionale33.
31Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio
2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/4, GU L 3 del 6.1.2016, pag. 1.
32 RS 0.748.0
33 L’elenco degli Stati è disponibile sul sito Internet dell’ICAO www.icao.int > About ICAO > List Member States.