Progetto

Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 48Fedlex · Progetto

b. secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell’aria con il minor impatto sul clima; e

c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

3Per le refrigerazioni, le applicazioni di refrigerazione e le distribuzioni di calore di cui al numero 2.1 capoverso 3 che presentano una temperatura di evaporazione inferiore a –50°C possono essere immessi sul mercato impianti in cascata se:

a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;

b. secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell’aria con il minor impatto sul clima; e

c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

4Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera b numero 4 non si applica agli impianti per la surgelazione se:

a. la surgelazione non può essere combinata con un freddo positivo;

b. secondo lo stato della tecnica non è disponibile un sostituto;

c. secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell’aria con il minor impatto sul clima; e

d. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

5Gli impianti esistenti immessi legalmente sul mercato, la cui immissione sul mercato è soggetta ad autorizzazione, possono essere forniti a terzi per gli impieghi di cui al numero 2.1 capoverso 3 senza una nuova autorizzazione di immissione sul mercato se non vengono ristrutturati e non viene cambiata la loro ubicazione.

6Su domanda motivata, l’UFAM può concedere a un determinato impianto una deroga al divieto di cui al numero 2.1 capoverso 1 lettera b se:

a. secondo lo stato della tecnica non è possibile rispettare le norme SN EN 378- 1:2017, SN EN 378-2:2017 e SN EN 378-3:201743 senza impiegare un prodotto refrigerante che impoverisce lo strato di ozono;

b. il prodotto refrigerante presenta un potenziale di riduzione dell’ozono di al massimo 0,0005; e

c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

7Su domanda motivata, l’UFAM può concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 lettere a e b se:

a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;

43 Le norme sono disponibili presso l’Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch). Possono essere consultate gratuitamente presso l’UFAM, Worblentalstr. 68, 3063 Ittigen.