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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine

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Allegato 2.9 (art. 3)

Materie plastiche, loro monomeri e additivi

N. 4 cpv. 4

4L’informazione di cui al capoverso 1 e le diciture di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere scritte almeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui le materie plastiche, i preparati e gli oggetti contenenti PVC riciclato come pure i preparati contenenti dissocianato di metilendifenile sono immessi sul mercato, in modo ben leggibile e indelebile.

N. 6 cpv. 6 e 7

6Materie plastiche etichettate conformemente ai requisiti fissati per le lingue ufficiali utilizzabili secondo il numero 4 ORRPChim nella versione del 18 maggio 200543 possono essere immesse sul mercato fino al 31 maggio 2020.

7Preparati o oggetti contenenti PVC riciclato come pure preparati contenenti diisocianato di metilendifenile etichettati conformemente ai requisiti fissati per le lingue ufficiali secondo il numero 4 ORRPChim nella versione del 7 novembre 201244 possono essere immessi sul mercato fino al 31 maggio 2020.

43 RU 2005 1903

44 RU 2012 6161