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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine
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3È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria:
a. impianti di climatizzazione per il raffreddamento degli edifici:
1. con una potenza di raffreddamento superiore a 400 kW, o
2. se il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato presenta un potenziale di effetto serra superiore a 2100;
b. impianti per la refrigerazione industriale e commerciale di derrate alimentari o merci deperibili mediante:
1. freddo negativo o surgelazione con una potenza di raffreddamento superiore a 30 kW, o
2. freddo positivo con una potenza di raffreddamento superiore a 40 kW, o
3. freddo negativo o surgelazione con una potenza di raffreddamento superiore a 8 kW, se il freddo negativo o la surgelazione possono essere combinati con un freddo positivo, o
4. freddo positivo, negativo o surgelazione, se il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato presenta un potenziale di effetto serra superiore a 1500;
c. impianti per la refrigerazione di processo nell’industria e tutte le altre applicazioni di refrigerazione:
1. con una potenza di raffreddamento superiore a 400 kW, o
2. se con una potenza di raffreddamento di al massimo 100kW il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato presenta un potenziale di effetto serra superiore a 2100,
3. se con una potenza di raffreddamento di al massimo 100kW il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato presenta un potenziale di effetto serra superiore a 1500;
d. pompe di calore per l’approvvigionamento di calore di prossimità e a distanza:
1. con una potenza di raffreddamento superiore a 600 kW, o
2. se il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato presenta un potenziale di effetto serra superiore a 2100;
e. piste di pattinaggio con ghiaccio artificiale, esclusi gli impianti in esercizio temporaneamente.
N. 2.2
1I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 lettere a, c, e d non si applicano agli apparecchi che appartengono a un’economia domestica privata e a quelli che vengono immessi sul mercato nonché importati ed esportati a scopi privati.
2I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 lettere c–f non si applicano agli apparecchi e agli impianti che vengono immessi sul mercato nonché importati a scopi privati, se:
a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;