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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine
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N. 2.3biscpv. 2, cpv. 3 lett. a e b e cpv. 4
2.3bis Etichettatura speciale destinata ai professionisti
2Gli apparecchi e impianti che contengono o conterranno refrigeranti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 517/201444 devono essere etichettati con i seguenti dati:
a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati ad effetto serra»;
b. le designazioni chimiche abbreviate dei refrigeranti che sono o saranno contenuti negli apparecchi e negli impianti, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;
c. le quantità di refrigeranti in kg e in tonnellate di CO2 equivalenti nonché il potenziale di effetto serra dei prodotti refrigeranti;
d. l’aggiunta: «chiuso ermeticamente», se pertinente.
3I fabbricanti devono etichettare con l’avvertenza «Materiale espanso mediante gas fluorurati a effetto serra» gli apparecchi e gli impianti che:
a. contengono refrigeranti che sono elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n.517/2014; e
b. prima dell’immissione in commercio, sono stati isolati con materiale espanso mediante sostanze stabili nell’aria che sono elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 517/2014.
4Le indicazioni e i dati di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere scritti almeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui l’apparecchio o l’impianto è immesso sul mercato, in modo ben leggibile e indelebile.
N. 3.2.2
3.2.2 Deroghe
1Il divieto di cui al numero 3.2.1 non si applica alla ricarica di apparecchi che sono stati immessi sul mercato in base a una deroga secondo il numero 2.2 capoverso 6.
2Qualora sia necessario per la sicurezza di una centrale nucleare o di un altro impianto particolarmente complesso, la deroga di cui all’allegato 2.10 numero 3.2.2 OR-RPChim nella versione del 1° luglio 201545 può essere prorogata se:
a. ragioni tecniche, aziendali ed economiche impediscono il rispetto del divieto entro i termini previsti; e
b. il richiedente ha acquistato prima del 1° gennaio 2015 la quantità di prodotto refrigerante contenente clorofluorocarburi rigenerati parzialmente alogenati prevista per l’eventuale ricarica.
44 Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, versione secondo GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.
45 RU 2015 2367