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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine
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Allegato 2.11 (art. 3)
Prodotti estinguenti
N. 1 cpv. 3-5
3Un impianto è una struttura installata in modo fisso in un edificio (impianto stazionario) o su un veicolo (impianto mobile), che, tramite un sistema di tubazioni, distribuisce il prodotto estinguente nei punti in cui vi è un incendio.
4La ristrutturazione di impianti esistenti è equiparata all’immissione sul mercato di impianti.
5Un apparecchio è uno strumento ausiliario trasportabile per lo spegnimento di incendi che non dispone di un sistema di tubazioni installato in modo fisso.
N. 1bis
1bis Prodotti estinguenti che contengono fluorotensidi
Per i prodotti estinguenti che contengono fluorotensidi si applica l’allegato 1.16.
N. 3.1 lett. c
È vietata l’esportazione di:
c. apparecchi e impianti per il cui uso sono necessari prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.
N. 3.2 cpv. 1
1I prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono nonché gli apparecchi e gli impianti per il cui uso sono necessari prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono possono essere esportati per l’uso negli aeroplani, nei veicoli speciali dell’esercito o negli impianti nucleari quando la sicurezza delle persone, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l’impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.
N. 3.3 cpv. 3 lett. a
3Un’autorizzazione d’esportazione è concessa se:
a. l’esportazione è effettuata verso Stati che si attengono alle disposizioni approvate dalla Svizzera del Protocollo di Montreal del 16 settembre 198748 sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e alle sue modifiche del 29