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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine

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Allegato 2.11 (art. 3)

Prodotti estinguenti

N. 1 cpv. 3-5

3Un impianto è una struttura installata in modo fisso in un edificio (impianto stazionario) o su un veicolo (impianto mobile), che, tramite un sistema di tubazioni, distribuisce il prodotto estinguente nei punti in cui vi è un incendio.

4La ristrutturazione di impianti esistenti è equiparata all’immissione sul mercato di impianti.

5Un apparecchio è uno strumento ausiliario trasportabile per lo spegnimento di incendi che non dispone di un sistema di tubazioni installato in modo fisso.

N. 1bis

1bis Prodotti estinguenti che contengono fluorotensidi

Per i prodotti estinguenti che contengono fluorotensidi si applica l’allegato 1.16.

N. 3.1 lett. c

È vietata l’esportazione di:

c. apparecchi e impianti per il cui uso sono necessari prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.

N. 3.2 cpv. 1

1I prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono nonché gli apparecchi e gli impianti per il cui uso sono necessari prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono possono essere esportati per l’uso negli aeroplani, nei veicoli speciali dell’esercito o negli impianti nucleari quando la sicurezza delle persone, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l’impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.

N. 3.3 cpv. 3 lett. a

3Un’autorizzazione d’esportazione è concessa se:

a. l’esportazione è effettuata verso Stati che si attengono alle disposizioni approvate dalla Svizzera del Protocollo di Montreal del 16 settembre 198748 sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e alle sue modifiche del 29

48 RS 0.814.021