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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine

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2L’indicazione e i dati di cui al capoverso 1 devono essere scritti almeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui gli estintori o gli impianti sono immessi sul mercato, in modo ben leggibile e indelebile.

N. 9

9 Disposizione transitoria

Per gli estintori e gli impianti che contengono o conterranno prodotti estinguenti stabili nell’aria elencati nell’allegato A del Protocollo di Kyoto, dell’11 dicembre 199754, sulla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Protocollo di Kyoto), fino al 31 maggio 2020 è ammessa anche un’etichettatura secondo l’articolo 8 ORRPChim nella versione del 10 dicembre 201055.

54 RS 0.814.011

55 RU2011 113