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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine
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giugno 199049, 25 novembre 199250, 17 settembre 199751 e 3 dicembre 199952 (Protocollo di Montreal); e
N. 4
4 Impiego
4.1 Divieti
1È vietato l’impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.
2È vietato utilizzare prodotti estinguenti per esercitazioni e prove.
4.2 Deroghe
L’impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono è consentito negli aeroplani, nei veicoli speciali dell’esercito e negli impianti nucleari, quando la sicurezza delle persone, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l’impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.
N. 4bis
4bis Smaltimento
I prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell’aria sono considerati rifiuti se sono contenuti in un apparecchio o un impianto che viene messo fuori esercizio. Ciò non si applica ai prodotti estinguenti che vengono immessi legalmente sul mercato senza trattamento secondo il numero 2.2 lettera d.
N. 8 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a e c nonché cpv. 2
8 Etichettatura particolare
1I fabbricanti devono etichettare gli estintori e gli impianti che contengono o conterranno prodotti estinguenti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 517/201453, con le seguenti informazioni:
a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati ad effetto serra»;
c. le quantità di prodotti estinguenti in kg e in tonnellate di CO2 equivalenti nonché il potenziale di effetto serra dei prodotti estinguenti.
49 RS 0.814.021.1
50 RS 0.814.021.2
51 RS 0.814.021.3
52 RS 0.814.021.4
53 Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione secondo GU L 150 del 20 maggio 2014, pag. 195