Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
5 Conseguenze
5.1 Conseguenze per la Confederazione
Nel complesso, la presente revisione dell’ORRPChim non comporta cambiamenti sostanziali dei compiti della Confederazione.
A seguito dei nuovi obblighi di autorizzazione per le importazioni e le esportazioni di clorofluorocarburi parzialmente alogenati e di sostanze stabili nell’aria e a causa delle modificate disposizioni concernenti gli impianti che funzionano con prodotti refrigeranti con un potenziale di riduzione dell’ozono trascurabile, l’UFAM dovrà esaminare domande e rilasciare autorizzazioni. Poiché il numero di importatori ed esportatori è tuttavia limitato e l’esame delle domande comporta oneri ridotti, non sono necessarie risorse di personale supplementari.
La modifica delle norme concernenti le deroghe al divieto di immissione sul mercato e di impiego di preparati e oggetti contenenti amianto non genera oneri supplementari rilevanti per la Confederazione.
5.2 Conseguenze per i Cantoni
Le nuove restrizioni e i nuovi divieti introdotti con il presente avamprogetto di modifica, per i quali i Cantoni sono chiamati a verificarne il rispetto, genereranno temporaneamente un onere esecutivo supplementare. Poiché nella pianificazione annuale delle campagne esecutive riguardanti i controlli del mercato i Cantoni stabiliscono annualmente priorità tematiche diverse in base alla risorse di personale disponibili e si avvalgono di nuove prescrizioni di legge, il presente avamprogetto di modifica non genera per i Cantoni oneri supplementari rilevanti per i compiti di esecuzione.
Le modifiche dell’allegato 2.4 concernenti le deroghe per l’impiego di legname che è stato trattato con prodotti per la protezione del legno contenenti oli di catrame non generano alcun onere per l’esecuzione da parte dei Cantoni, poiché già oggi queste deroghe non sono più utilizzate. Il divieto d’impiego di determinati biocidi su sentieri e spiazzi costituisce una semplificazione, poiché le attuali disposizioni concernenti i prodotti fitosanitari si applicano ora anche per i biocidi.
5.3 Conseguenze per l’economia, l’ambiente e la salute
Le conseguenze delle nuove restrizioni e dei nuovi divieti per l’economia sono complessivamente ridotte. Poiché le nuove restrizioni e i nuovi divieti sono armonizzati con la legislazione dell’UE e in larga parte entreranno in vigore più tardi rispetto all’UE, i costi di adeguamento per gli interessati in Svizzera sono sostanzialmente simili o inferiori rispetto ai costi per gli interessati nel SEE. Nella misura in cui sono disponibili informazioni e dati, le conseguenze concrete delle rispettive proposte di regolamentazione sugli operatori interessati e i costi attesi sono descritti al capitolo 4 nelle spiegazioni relative alle singole disposizioni.
I nuovi obblighi di autorizzazione per l’importazione e l’esportazione di clorofluorocarburi parzialmente alogenati e di sostanze stabili nell’aria generano per le aziende interessate un onere amministrativo supplementare per la presentazione delle domande. Tuttavia ne sono interessati soltanto pochi importatori ed esportatori e l’onere per l’allestimento di una domanda è relativamente ridotto.
Il nuovo divieto di fabbricazione per determinati fluorocarburi parzialmente alogenati non ha rilevanza pratica per le attività economiche in Svizzera, poiché in Svizzera non vengono prodotti nuovi fluorocarburi parzialmente alogenati. È invece consentito produrre fluorocarburi parzialmente alogenati rigenerati.
39/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715