Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

stradali con dispositivo di trazione collegato a una fonte di alimentazione esterna. Sono state altresì ridefinite le condizioni quadro per il riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da apparecchiature. Inoltre, viene resa possibile la fornitura per il riutilizzo di dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato prima del 22 luglio 2014 e, oltre a ciò, il riutilizzo futuro dovrà essere possibile per tutte le altre apparecchiature che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva precedente la direttiva RoHS (direttiva 2002/95/CE) e che devono adempiere i requisiti della nuova versione della direttiva RoHS soltanto a decorrere dal 22 luglio 2019. In Svizzera queste ultime facilitazioni per l’attività sul mercato secondario sono già previste dalle vigenti disposizioni in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Pertanto, nell’allegato 2.18 dell’ORRPChim occorre apportare modifiche sostanziali soltanto per l’adeguamento delle apparecchiature interessate dai divieti e delle disposizioni riguardanti l’utilizzazione di pezzi di ricambio recuperati.

Nelle disposizioni derogatorie di cui al numero 4 capoverso 1 della legislazione vigente sono riportate le apparecchiature escluse da tutti i divieti concernenti le sostanze, da un lato alla lettera a (apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza della Svizzera) e, dall’altro lato, alla lettera b in modo indiretto con il rimando alla legislazione UE (oggetti, apparecchiature, utensili di grandi dimensioni, impianti di grandi dimensioni, mezzi di trasporto, macchine e pannelli fotovoltaici di cui all’articolo 2 paragrafo 4 lettere b–j della direttiva 2011/65/UE178 secondo le definizioni di cui all’articolo 3 della direttiva). Gli organi a canne e le macchine mobili esclusi nell’UE devono essere ora inseriti nell’ORRPChim integrando l’articolo 2 capoverso 4 con la lettera k nonché aggiornando la nota concernente la direttiva RoHS. La modifica effettuata nell’UE fornisce inoltre l’occasione per escludere questi prodotti dall’ambito di applicazione dei divieti mediante la disposizione concernente la definizione di cui al numero 1 capoverso 1. Il motivo è che nell’allegato 1.1 e nel nuovo allegato 1.18 dell’ORRPChim, nella parte riguardante le restrizioni compatibili con la legislazione dell’UE per le sostanze ignifughe organiche persistenti e gli ftalati, si fa riferimento alla preminenza delle disposizioni speciali dell’allegato 2.18 per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo concetto è praticato anche dalla Commissione europea nei suoi atti normativi. Affinché le disposizioni concernenti le apparecchiature elettriche ed elettroniche non divergano dalla legislazione europea, le apparecchiature interessate dai divieti concernenti le sostanze di cui all’allegato 2.18 devono essere le stesse che figurano nella direttiva RoHS dell’UE. Ciò viene garantito nel modo più semplice mediante un’integrazione della definizione. Con la proposta precisazione del numero 1 capoverso 1, rimane come contenuto del numero 3 l’attuale lettera c del capoverso

1. Modifiche conseguenti sono necessarie al numero 6 capoverso 1 lettera b nonché al numero 4.1 capoverso 9 e al numero 4.2 capoverso 7, questi ultimi due capoversi possono essere abrogati senza effetti sostanziali. Inoltre anche la modifica dell’allegato 1.7 concernente il mercurio è da ricondurre alla modifica del numero 3 (cfr. spiegazioni sotto).

Con l’introduzione delle facilitazioni per le attività sul mercato secondario mediante la direttiva (UE) 2017/2102, viene abrogato l’articolo 2 capoverso 2 della direttiva RoHS, che prevedeva lo stop incondizionato per le apparecchiature non conformi. Con la modifica di cui al numero 8 capoverso 1 lettera a dell’allegato 2.18 viene adeguata al testo dell’UE l’ultima registrazione della tabella dei tipi di apparecchiature (Altre apparecchiature che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE [art. 4 par. 4 lett. ea della direttiva 2011/65/UE]. Si tratta sostanzialmente di apparecchiature della categoria 11 secondo l’allegato I della direttiva RoHS (Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche non comprese nelle categorie sopra elencate) e di poche apparecchiature che ora sono state incluse nell’ambito di applicazione con la modifica della definizione effettuata rispetto alla precedente direttiva, per cui la funzione elettrica non deve essere più la funzione primaria del prodotto (ad es. scarpe con luci intermittenti o animaletti di peluche).

37/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715