Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
Il numero 1ter.2 sancisce il principio che occorre limitare l’esposizione dei lavoratori al cromo (VI) in un processo secondo lo stato della tecnica. L’esposizione per via inalatoria, calcolata come media su otto ore, non deve superare in nessun caso il valore di 0,001 mg Cr(VI)/m3. L’esposizione di tutti i lavoratori coinvolti nel processo deve essere determinata secondo le prescrizioni della norma SN EN 689:2005 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione). La norma SN EN 689:2005 definisce una strategia per effettuare misurazioni rappresentative dell’esposizione in relazione all’inalazione di sostanze chimiche, per evidenziare la conformità con i valori di esposizione o i valori limite da rispettare. Per la stima dell’esposizione si può tenere conto dell’efficacia dei dispositivi di protezione respiratoria. Quando si utilizzano sostanze cancerogene, come ad esempio i composti del cromo(VI), occorre tuttavia applicare il principio (S)TOP, che prevede l’adozione di misure di protezione personali soltanto dopo che sono state sfruttate pienamente tutte le misure di protezione tecniche e organizzative. Occorre quindi ridurre l’esposizione sul posto di lavoro sotto il valore di esposizione di 0,001 mg/m³, adottando in primo luogo misure tecniche e organizzative. Anche quando viene rispettato il valore di esposizione massimo occorre limitare l’esposizione dei lavoratori al livello più basso tecnicamente e praticamente possibile.
Secondo il numero 1ter.3, gli utilizzatori di composti del cromo (VI) nei processi in questione sono soggetti a un obbligo di notifica: la notifica all'organo di notifica per prodotti chimici deve contenere informazioni sull’identità del composto del cromo (VI), sull’ubicazione dell’impiego e sul processo nel quale viene utilizzato cromo esavalente (cpv. 1). L’organo di notifica tiene un elenco aggiornato delle notifiche e informa i Cantoni competenti per l’esecuzione (cpv. 2).
Il numero 1ter.4 stabilisce le competenze della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Secondo la lettera a, la SECO può adeguare di conseguenza il numero 1ter.2 in caso di modifica delle norma SN EN 689:2005 ivi indicata (attualmente la norma è in fase di revisione). Le disposizioni di cui alle lettere b e c sono volte a garantire un’esecuzione uniforme da parte dei Cantoni. L’obiettivo è precisare le attività di controllo che i Cantoni devono svolgere per verificare il principio sancito al numero 1ter.2. Il compito dei Cantoni deve consistere in particolare nel chiedere alle aziende i verbali delle misurazioni e verificarne il rispetto del principio con un ridotto impiego di risorse. La SECO può chiedere alle autorità esecutive i verbali delle misurazioni nonché mettere a disposizione un modello per la loro trasmissione. Come già spiegato in precedenza, i Cantoni non sono obbligati a effettuare per conto proprio misurazioni di controllo.
Con la nuova disposizione le aziende di cromatura sono obbligate a effettuare o a far effettuare misurazioni dell’esposizione in numero e dimensione menzionati sopra. Per ciascuna misurazione e ciascun posto di lavoro si stimano costi pari a 1500 – 2000 franchi51. Occorre tener presente che per le misurazioni dell’esposizione sul posto di lavoro presso le aziende interessate risultano in parte costi anche senza la nuova disposizione, poiché le basi legali (legge sul lavoro / legge sull’assicurazione contro gli infortuni) e le relative disposizioni esecutive, ad esempio l’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali o la direttiva MSSL 6508, prescrivono varie misure per la valutazione del rischio sul posto di lavoro quando si utilizzano prodotti chimici pericolosi.
4.24 Apparecchiature elettriche ed elettroniche (all. 1.7 e 2.18)
Con la direttiva (UE) 2017/210252 nell’UE è stata modificata la direttiva RoHS5, in modo tale che sono esclusi dall'ambito di applicazione gli organi a canne e le macchine mobili non
51 citato in: B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG: Modernisierung des Schweizer Chemikalienrechts Regulierungsfolgenabschätzung - Entwurf Schlussbericht zuhanden des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Basilea, 26 aprile 2016.
52 Direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 305 del 21.11.2017, pag. 8. 36/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715