Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

La nuova versione del numero 8 capoverso 4 specifica da quali apparecchiature è possibile recuperare componenti (contenenti inquinanti) e riutilizzarli in altre apparecchiature. Il riutilizzo deve avvenire in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e chi immette sul mercato le apparecchiature nelle quali sono riutilizzati i pezzi di ricambio recuperati deve informare gli acquirenti, mediante un’etichetta o un’altra indicazione scritta equivalente, che le apparecchiature contengono parti riutilizzate. Si è in presenza di sistemi di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa se i pezzi di ricambio non sono disponibili sul mercato regolare e i cambi di proprietà sono registrati, documentati e tracciabili.

Il numero 8 capoverso 5 sancisce (come deroga alla deroga) implicitamente che le apparecchiature indicate al numero 8 capoverso 1 lettera a (dispositivi medicali, strumenti di monitoraggio e di controllo, dispositivi medico-diagnostici in vitro, strumenti di monitoraggio e di controllo industriali e altre apparecchiature che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE) non possono essere immesse sul mercato se si tratta di apparecchiature nuove che contengono esabromobifenile e difenileteri bromati ad eccezione del decabromodifeniletere. Secondo il numero 8 capoverso 5 sono possibili il riutilizzo di apparecchiature immesse per la prima volta sul mercato conformemente alla legge nonché la riparazione con pezzi di ricambio che contengono le sostanze (cfr. n. 8 cpv. 3 della legislazione vigente).

A seguito della modifica del numero 3 dell’allegato 2.18 occorre modificare anche il numero 1.2 capoverso 4 concernente il mercurio, che con rimando al numero 3 disciplina gli impieghi consentiti di interruttori contenenti mercurio. Come richiesto da varie associazioni nel corso della consultazione, la disposizione e ora più consona ai destinatari, poiché vengono evitati rimandi a cascata. Soltanto il numero 2 capoverso 4 lettera b rimanda a una disposizione dell’allegato 2.18, che a sua volta rimanda alla direttiva RoHS, nei cui allegati 3 e 4 stabilisce quali apparecchiature possono contenere interruttori e relè e a quali condizioni. Poiché l’UFAM ha la competenza di adeguare la disposizione in questione alla versione vigente degli allegati 3 e 4 della direttiva RoHS, occorre mantenere il doppio rimando.

4.25 Modifiche del diritto vigente

Le modifiche dell’OPChim, dell’OBioc e dell’OPF riguardano le semplificazione e l’uniformazione dei requisiti concernenti le lingue nell’etichettatura ai sensi dell’articolo 4a capoverso 1 lettera b e dell’articolo 16e capoverso 2 della LOTC. Viene stabilito come requisito minimo che le etichette devono essere formulate soltanto nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo della fornitura. L’accento è posto in particolare sul luogo della fornitura. In deroga a questi requisiti concernenti le lingue, l’articolo 10 capoverso 3 lettera b OPChim sancisce pertanto che, d’intesa con i singoli utilizzatori professionali, le sostanze o i preparati loro forniti possono essere etichettati in un’altra lingua.

Inoltre, nell’ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE) occorre abrogare una deroga non più necessaria riguardante le cloroparaffine a catena breve (SCCP) e precisare una deroga esistente nell’ambito delle confezioni aerosol: la deroga di cui all’articolo 2 lettera a numero 4 OIPPE concernente le sostanze stabili nell’aria nonché i preparati e i prodotti contenenti tali sostanze che non adempiono i requisiti di cui agli allegati 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 ORRPChim deve applicarsi anche alle confezioni aerosol con tossicità acuta in caso di inalazione. Queste confezioni aerosol sono vietate da decenni nella legislazione settoriale (n. 2 cpv. 2 lett. b all. 2.12 ORRPChim). Nel quadro di una verifica è stato tuttavia constatato che l’articolo 2 lettera a numero 4 OIPPE non riflette in misura sufficiente questo concetto. Affinché le confezioni aerosol con effetti di tossicità acuta non vengano importate nemmeno secondo il principio Cassis de Dijon, occorre adeguare di conseguenza la deroga esistente.

38/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715