Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
Qualora le proposte di regolamentazione attualmente in progetto nell’UE dovessero prendere un’altra direzione o, contrariamente a ogni aspettativa, non dovessero essere adottate, occorrerebbe ripensare, rielaborare o abbandonare le relative disposizioni dell’ORRPChim. Anche il progetto di regolamentazione del DecaBDE dovrà essere rielaborato, se all’atto del trasferimento delle disposizioni dell’allegato XVII del regolamento REACH nel regolamento POP dell'UE verranno effettuate modifiche sostanziali.
A seguito di un accordo con il settore della galvanica riguardante la limitazione dell’esposizione sul posto di lavoro nell’impiego di cromati nei procedimenti galvanici e sulla base delle esperienze acquisite nell’esecuzione delle disposizioni concernenti l’amianto e l’impiego di prodotti biocidi su strutture sterrate o pavimentate, occorre inoltre integrare l’ORRPChim come segue:
a titolo di protezione dei lavoratori, per l’impiego di composti del cromo esavalente
cancerogeni nei processi di cromatura viene fissato un valore limite per l’esposizione massima consentita al cromo (VI) sul posto di lavoro;
dovrà essere possibile chiedere il rilascio di autorizzazioni eccezionali anche per
consentire lavori puntuali di riparazione e restauro in edifici e monumenti architettonici, se per ragioni estetiche non può essere preso in considerazione alcun materiale sostitutivo privo di amianto;
occorre abrogare le vigenti, ma non più utilizzate, deroghe per l’impiego di legname che è
stato trattato con prodotti per la protezione del legno contenenti oli di catrame;
il vigente divieto d’impiego di prodotti fitosanitari su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a
deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi deve essere applicato anche per determinati biocidi, al fine di prevenire la loro immissione nelle acque sotterranee e di superficie derivante da questi impieghi.
Infine sono state effettuate varie modifiche alle disposizioni concernenti le sostanze stabili nell’aria e che impoveriscono lo strato di ozono. Esse sono motivate principalmente dai progressi dello stato della tecnica, il quale oggi permette di ridurre ulteriormente le emissioni di sostanze stabili nell’aria che impoveriscono lo strato di ozono. Dette modifiche si possono riassumere come segue:
adeguamento della struttura degli allegati 1.4 e 1.5 per renderli più comprensibili e in linea
con la prassi normativa corrente;
uniformazione delle norme concernenti l’importazione di sostanze che impoveriscono lo
strato di ozono;
introduzione di obblighi di autorizzazione per l’importazione e l’esportazione di determinati
fluorocarburi parzialmente alogenati;
allineamento alle corrispondenti norme del regolamento (UE) n. 517/2014 (regolamento F-
Gas) degli obblighi di etichettatura per le apparecchiature, gli impianti e i contenitori contenenti sostanze stabili nell’aria;
divieto di fabbricazione per determinati fluorocarburi parzialmente alogenati;
introduzione dell’obbligo di diligenza per i processi di trasformazione chimica che possono
generare come sottoprodotto sostanze stabili nell’aria;
adeguamento conforme alla prassi delle definizioni relative ai prodotti refrigeranti;
aggiornamento allo stato della tecnica dei divieti e dei valori limite per le apparecchiature
e gli impianti che utilizzano prodotti refrigeranti;
introduzione di una deroga al divieto di immissione sul mercato per i prodotti refrigeranti
con un potenziale di riduzione dell'ozono trascurabile;
9/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715