Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 9 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione Ordinanza sulle tonnellate-chilometro
1 Situazione iniziale
Dopo che l’Accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) è stato firmato il 23 novembre 2017 in presenza della presidente della Confederazione Doris Leuthard e del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, il 1° dicembre 2017 il Consiglio federale ha adottato il corrispondente messaggio1 insieme alla revisione totale della legge sul CO per il periodo dopo il 20202
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sottoponendolo all’attenzione del Parlamento. La competente commissione del Consiglio nazionale ha nel frattempo avviato il relativo dibattito. Il 12 dicembre 2017 l’Accordo è stato adottato dal Parlamento europeo, il quale potrà essere ratificato dal Consiglio federale non appena verrà approvato dal Parlamento svizzero.
Quale presupposto per il collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni, l’Accordo prevede l’integrazione della navigazione aerea nel SSQE svizzero. Affinché potessero essere avviati i primi lavori tecnici necessari in vista dell’integrazione della navigazione aerea, il 1° luglio 2017 è stata posta in vigore l’ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree (RS 641.714.11). L’ordinanza disciplina il rilevamento e il rendiconto delle tonnellate-chilometro dei voli degli operatori di aeromobile, calcolate in base al carico utile trasportato e alla distanza percorsa. Questi dati servono a calcolare il limite massimo dei diritti di emissione disponibili in Svizzera per il settore della navigazione aerea (in inglese cap) e la quantità dei diritti di emissione svizzeri, che sono assegnati gratuitamente agli operatori di aeromobile (cfr. anche rapporto esplicativo sull’ordinanza sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree e sul relativo rendiconto3). Il cap per la navigazione aerea viene definito nel SSQE indipendentemente dal cap per gli impianti fissi e vale soltanto per la navigazione aerea.
Un altro indispensabile lavoro preliminare per l’integrazione della navigazione aerea nel SSQE collegato è l’elaborazione di un piano di monitoraggio delle emissioni di CO2 (piano di monitoraggio CO2) da parte degli operatori di aeromobile. Il piano di monitoraggio delle emissioni di CO2 stabilisce come rilevare i dati sulle emissioni e integrarli nei rapporti destinati alle autorità. Non appena sarà in vigore l’Accordo con l’UE sul collegamento SSQE (secondo la proposta del Consiglio federale a partire dal 1° gennaio 2020), a partire da una determinata soglia di emissioni gli operatori di aeromobile saranno soggetti all’obbligo di rilevare le emissioni di CO2 e di presentare il relativo rendiconto. Per consentire a tutti gli operatori di aeromobile di disporre a partire dal primo anno dello stesso metodo di rilevamento delle emissioni di CO2 devono essere in possesso a inizio 2020 di un piano di monitoraggio CO2 approvato dalla Confederazione. Il piano definisce come rilevare ogni anno le emissioni di CO2. La presente revisione parziale dell’ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree crea i presupposti giuridici per poter richiedere la presentazione di un piano di monitoraggio CO2 nel 2019 e descrive i requisiti minimi per il suo contenuto.
L’Accordo con l’UE prevede che gli operatori di aeromobile che devono partecipare sia al SSQE della Svizzera che a quello dell’UE siano amministrati solo da uno degli Stati partecipanti (cosiddetto one-stop-shop o guichet unique). Di conseguenza i requisiti del piano di monitoraggio CO2 rispecchiano le corrispondenti direttive del SSQE dell’UE. Ciò garantisce che i dati sul CO2 siano rilevati secondo gli stessi criteri in entrambi i SSQE.
Il secondo elemento materiale della presente revisione parziale riguarda il campo di applicazione dell’ordinanza. I voli dall’aeroporto di Basilea-Mulhouse non rientreranno più nel campo di applicazione dell’ordinanza. I voli da e verso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse sono
1 Messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (modifica della legge sul CO2), FF 2018 363, 17.073.
2 Messaggio concernente la revisione totale della legge sul CO dopo il 2020, FF 2018 197, 17.071. 2
3 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/48511.pdf 3/9 054.11-00025/00005/00002/R094-0481