Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 9 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione Ordinanza sulle tonnellate-chilometro

4 Commenti alle singole disposizioni

4.1 Sostituzione di termini

In tutto il testo dell’ordinanza, il termine «piano di monitoraggio» è precisato con il termine piano di monitoraggio tonnellate-chilometro (piano di monitoraggio tkm) per differenziarlo dal piano di monitoraggio CO2. Analogamente, il termine «rapporto di monitoraggio» è sostituito con «rapporto di monitoraggio tkm».

4.2 Articolo 1

Nel capoverso 1 lettera b, l’oggetto del rilevamento di dati viene esteso al piano di monitoraggio delle emissioni di CO2 (piano di monitoraggio CO2). Quest’ultimo serve a descrivere il metodo che in futuro verrà impiegato per rilevare ogni anno le emissioni di CO2 degli operatori di aeromobile in un SSQE collegato. Il capoverso 4 definisce l’unità di rilevamento (tonnellate di CO2) e per il metodo di calcolo rimanda all’allegato 1.

4.3 Articolo 3

Il primo capoverso si riferisce ora anche alle emissioni di CO2 che devono essere rilevate per i voli nel campo di applicazione dell’ordinanza.

Le disposizioni alle lettere c e d, che riguardano l’aeroporto di Basilea-Mulhouse, sono stralciate. Poiché i voli in partenza da tale aeroporto rientrano nel campo di applicazione del SSQE dell’UE si rinuncia al rendiconto delle tonnellate-chilometro percorse a partire dall’aeroporto di Basilea-Mulhouse.

4.4 Articolo 4

La modifica all’articolo 4 dell’ordinanza in vigore serve a precisare il termine «piano di monitoraggio», che viene sostituito con «piano di monitoraggio delle tonnellate-chilometro» (piano di monitoraggio tkm) per differenziarlo dal piano di monitoraggio delle emissioni di CO2.

4.5 Articoli 9a e 9b

Analogamente a quanto avviene per il SSQE dell’UE, se i voli effettuati non rientrano tutti nelle deroghe previste dall’ordinanza, l’operatore è tenuto a elaborare un piano di monitoraggio CO2 preliminare al rendiconto CO2 (art. 9a). Per il metodo di calcolo delle emissioni di CO2 e di rilevamento dei dati necessari, l’articolo rimanda all’allegato 4 che definisce i dettagli. Un piano di monitoraggio CO2 approvato in uno Stato SEE è riconosciuto equivalente quando un operatore di aeromobile inoltra una conferma che il piano è valido anche per i voli nel campo di applicazione svizzero e che tali voli possono essere riportati separatamente.

Per elaborare un nuovo piano di monitoraggio CO2 dovrà essere utilizzato il modello messo a disposizione sul sito Internet dell’UFAM che, pur essendo molto simile a quello del SSQE dell’UE elaborato dalla Commissione europea, tiene conto del campo d’applicazione svizzero.

Il piano di monitoraggio deve essere sottoposto all’esame dell’UFAM entro il 30 settembre 2019 (art. 9b cpv. 1). L’UFAM esamina i piani di monitoraggio CO2 e può esigere, entro un termine adeguato, la correzione di quelli che considera lacunosi (art. 9b cpv. 2).

4.6 Articolo 14

L’ordinanza ha una validità limitata al 31 dicembre 2020.

4.7 Allegato 1 numero 4

Il numero 4 definisce il metodo di calcolo delle emissioni di CO2 dei voli interessati nel quadro del SSQE. Le emissioni di CO2 sono definite in base alla quantità di carburante consumata moltiplicata per il fattore d’emissione specifico ai singoli generi di carburante. I fattori

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