Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 9 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione Ordinanza sulle tonnellate-chilometro
2 Punti essenziali del progetto
Nella presente revisione parziale dell’ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree sono modificati o aggiunti i seguenti elementi:
- Precisazioni dei termini: per poter identificare in modo univoco i due tipi di piani di monitoraggio e di rapporti di monitoraggio, nella presente revisione parziale dell’ordinanza si utilizzano i seguenti termini: «piano di monitoraggio tkm» e «rapporto di monitoraggio tkm» per il monitoraggio e il rendiconto delle tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree nonché «piano di monitoraggio CO2» per il monitoraggio delle emissioni di CO2 prodotte dagli aeromobile.
- Campo di applicazione: i voli soggetti al diritto svizzero in materia di trasporti dall’aeroporto di Basilea-Mulhouse verso uno Stato SEE e verso la Svizzera non rientrano più nel campo di applicazione dell’ordinanza. Pertanto, nel quadro del SSQE della Svizzera, per i voli dall’aeroporto di Basilea-Mulhouse non devono essere rilevati né i dati concernenti le tonnellate-chilometro né quelli concernenti il CO2.
- Piano di monitoraggio CO2: ogni operatore di aeromobile che effettua voli che rientrano nel campo di applicazione di questa ordinanza è tenuto a elaborare un piano di monitoraggio CO2 e a sottoporlo all’esame dell’UFAM. Nel piano di monitoraggio deve figurare il metodo di rilevamento dei dati sul CO2 e le modalità di rendiconto. L’UFAM può esigere, entro un termine adeguato, la correzione di un piano di monitoraggio CO2 che considera lacunoso. Un piano di monitoraggio CO2 approvato da uno Stato SEE può essere riconosciuto equivalente dall’UFAM se l’operatore di aeromobile conferma che il piano è valido anche per i voli nel campo di applicazione svizzero e che i voli possono essere riportati separatamente.
I dettagli sulle relative disposizioni concernenti il campo d’applicazione e il piano di monitoraggio CO2 figurano nei commenti ai singoli articoli (cfr. n. 3).
Se l’Accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei SSQE non dovesse entrare in vigore, i dati non saranno rilevati o per lo meno non impiegati per altri scopi.
2.1 Rapporto con altri futuri atti normativi
La presente revisione parziale crea il fondamento legislativo per poter richiedere la presentazione di piani di monitoraggio CO2 nel 2019, che serviranno da base per il rendiconto delle emissioni di CO2 del 2020. La validità della presente revisione parziale dell’ordinanza è limitata al 31 dicembre 2020. Le disposizioni saranno recepite successivamente nella legge sul CO2 riveduta e nelle relative ordinanze.
5/9 054.11-00025/00005/00002/R094-0481