Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 9 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione Ordinanza sulle tonnellate-chilometro
3 Rapporto con il diritto europeo
L’UE include la navigazione aerea nel suo SSQE sin dal 2012. Il campo d’applicazione per quanto concerne la copertura geografica dei voli interessati nel SSQE della Svizzera rispecchia quello nel SSQE dell’UE. Il Parlamento e il Consiglio dell’UE hanno approvato nell’ottobre del 2017 la prosecuzione all’interno dell’Europa del campo di applicazione limitato al SEE del SSQE europeo fino al 31 dicembre 2023. Questo spiega perché la presente revisione parziale esige soltanto il rilevamento dei dati concernenti i voli interni e i voli dalla Svizzera verso gli Stati SEE. I voli tra l’aeroporto binazionale di Basilea-Mulhouse e uno Stato SEE sono coperti dal SSQE dell’UE visto che l’aeroporto si trova sul territorio francese (principio di territorialità conformemente alla direttiva ETS UE6). In realtà, i voli da questo aeroporto sono in massima parte effettuati secondo il diritto svizzero. Tuttavia, per ragioni giuridiche, l’UE non ha potuto escludere questi voli dal proprio SSQE visto che la direttiva ETS UE non prevede per simili casi normative derogatorie. Pertanto, dal febbraio 2015 la Svizzera intrattiene con la Francia dialoghi per trovare un accordo finanziario in termini di un indennizzo finanziario della Francia a favore della Svizzera per i mancati proventi delle vendite all’asta dei diritti di emissione relativi a questi voli effettuati secondo il diritto svizzero in materia di trasporti. I negoziati sono relativamente avanzati e mirano a un indennizzo effettivo dei mancati proventi.
Sono soggetti all’obbligo di inoltrare un piano di monitoraggio CO2 tutti gli operatori di aeromobile in Svizzera e all’estero i cui voli rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza, indipendentemente dal fatto che abbiano anche obblighi nei confronti del SSQE europeo. Un piano di monitoraggio CO2 approvato da uno Stato SEE è riconosciuto come equivalente se viene inoltrato insieme alla conferma che detto piano è valido anche per i voli che rientrano nel campo di applicazione svizzero e che questi voli possono essere riportati separatamente.
Con la firma dell’Accordo è stato istituito un comitato misto composto da rappresentanti della Svizzera e dell’UE, incaricato di portare avanti i lavori di attuazione del collegamento dei SSQE, di amministrare l’Accordo e, all’occorrenza, di svilupparne ulteriormente gli allegati. Una volta completato con successo il collegamento dei SSQE (al più presto dal 1° gennaio 2020), per gli operatori subordinati a entrambi i sistemi sarà prevista una procedura amministrativa semplificata. In particolare, questi operatori avranno una sola autorità di riferimento (svizzera o europea), che amministrerà i loro obblighi in entrambi i SSQE. Il necessario scambio di informazioni tra la Svizzera e la Commissione europea sarà assicurato.
Le proposte di modifica dell’ordinanza sono compatibili con il diritto dell’UE, così come la rinuncia al rilevamento delle tonnellate-chilometro per i voli in partenza dall’aeroporto di Basilea-Mulhouse è compatibile con l’Accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi SSQE.
6 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio 6/9 054.11-00025/00005/00002/R094-0481