Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/35: 13.430 n Iv.pa. Rickli Natalie. Responsabilità in caso di liberazione condizionale e regime aperto · 15 pagine
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Sintesi della consultazione 13.430
N. riferimento: COO.2180.109.7.267311 / 250.1/2018/00001
tale nesso sia stato interrotto dalla decisione dell’autorità, senza tuttavia fornire ulteriori spiegazioni.
3.4.16 Responsabilità in caso di recidiva commessa all’estero
Affinché lo Stato risponda del danno, per il progetto preliminare è necessario solamente che venga commessa una recidiva durante un regime aperto; il luogo in cui accade è irrilevante. Poiché secondo l’articolo 66c capoverso 3 CP l’espulsione è eseguita appena il condannato sia liberato condizionalmente dall’esecuzione della pena o della misura87, le vittime di recidive commesse all’estero da una persona liberata condizionalmente ed espulsa potrebbero quindi appellarsi all’autorità svizzera che ha ordinato il regime aperto88. La Confederazione e i Cantoni dovrebbero perciò affrontare domande di indennizzo provenienti dall’estero per reati senza legami diretti con la Svizzera89.
Questo rischio potrebbe limitare a singole eccezioni la concessione della libertà condizionale agli stranieri da espellere, che invece dovrebbe rappresentare la norma90.
3.4.17 Pregiudizio all’indipendenza delle autorità giudiziarie
Poiché le decisioni in materia di regime aperto competono alle autorità giudiziarie, il timore che lo Stato debba rispondere dei danni commessi nel quadro di questo regime potrebbe pregiudicare l’indipendenza e la capacità di azione dei giudici e dei procuratori91. L’indipedenza dei tribunali potrebbe essere pregiudicata anche nel quadro delle procedure di ricorso92.
3.4.18 Rischio di fomentare o suffragare un’errata percezione popolare
Il progetto preliminare potrebbe fomentare o suffragare la problematica impressione popolare secondo cui non sono gli autori dei reati a dover rispondere in prima linea dei loro atti, ma le autorità, e in particolare le autorità di esecuzione delle sanzioni penali93. Ancor peggio, in virtù della possibilità di regresso dello Stato contro i propri dipendenti, potrebbe indurre a pensare che questi ultimi siano i responsabili del danno causato dalla recidiva94. Ciò rappresenta un ostacolo alla constatazione da parte del reo della propria responsabilità personale, una tappa essenziale per il suo reinserimento sociale95. Non può essere questo l’obiettivo del progetto preliminare96.
Molto probabilmente il regresso contro il reo non modificherà la percezione dell’opinione pubblica, secondo cui è l’ente pubblico ad essere responsabile in primo luogo97.
3.4.19 Dissimulazione dei problemi reali
L’iniziativa rende lo Stato responsabile per legge delle recidive commesse durante un regime aperto e tende quindi a deviare l’attenzione della popolazione dai veri problemi della società e dalla loro discussione (p. es. l’identificazione delle cause che possono portare a un’aggressione)98.
87 CLDJP
88 JU, CDDGP, CLDJP
89 CDDGP
90 JU, CLDJP
91 BE, LU, ZH, SSDP
92 OW, ZH
93 AI, AR, BE, BS, GL, JU, LU, NE, NW, SH, SZ, VD, CDSPC, CLDJP, CP, CPS, GDS
94 NW, SO
95 JU, VS
96 SH
97 CP
98 GDS