Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/35: 13.430 n Iv.pa. Rickli Natalie. Responsabilità in caso di liberazione condizionale e regime aperto · 15 pagine
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Sintesi della consultazione 13.430
N. riferimento: COO.2180.109.7.267311 / 250.1/2018/00001
3.4.20 Iniziativa popolare simile non riuscita
Un partecipante99 ricorda che nel 2014 l’iniziativa popolare «Responsabilità per la recidiva di criminali sessuomani o violenti», i cui obiettivi erano affini a quelli del progetto preliminare, non ottenne il numero necessario di firme.
3.4.21 Maggioranza debole nelle commissioni competenti
Un partecipante100 si oppone al progetto preliminare adducendo la maggioranza appena sufficiente in seno alle CAG.
3.4.22 Applicabilità del progetto preliminare al diritto penale minorile
Un partecipante101 indica che è necessario disciplinare se la responsabilità che scaturisce dal progetto preliminare si applica anche nell’ambito del diritto penale minorile (DPMin; RS 311.1).
Due altri partecipanti102 rifiutano l’applicazione per analogia del progetto preliminare nell’ambito del DPMin, nonostante il vigente articolo 380a CP si applichi per analogia (art. 1 cpv. 2 lett. n DPMin). Secondo l’articolo 2 DPMin, la protezione e l’educazione del minore sono il fulcro del sistema. Il diritto penale minorile si basa sull’autore dell’atto, conseguentemente la sanzione e la gestione della sua esecuzione devono incentrarsi sui singoli individui. Il regime aperto, che è parte integrante di questo sistema, è necessario per ragioni pedagogiche e per ridurre la possibilità di recidiva. Una delle conseguenze del progetto preliminare potrebbe tuttavia essere che la libertà condizionale non venga più concessa.
3.4.23 Limitazione della responsabilità ai casi di recidiva in senso stretto
Un partecipante103 parte dal presupposto che la responsabilità causale istituita dal progetto preliminare si limiti ai casi in cui il nuovo reato commesso corrisponde a quello per cui è stata pronunciata la condanna. Secondo il progetto preliminare questa corrispondenza non è data, poiché l’unica condizione relativa al nuovo reato è che esso compaia nella lista di cui all’articolo 64 capoverso 1 CP. Nel decidere se concedere o meno un regime aperto, l’autorità dovrebbe dunque prendere in considerazione il rischio di recidiva per numerosi reati. In questo quadro, prevedere le possibilità di recidiva in modo affidabile sarebbe impossibile e l’autorità non prenderebbe più nemmeno in considerazione la possibilità di accordare la libertà condizionale. Si sarebbe ottenuta una migliore certezza del diritto sostituendo la formulazione del progetto preliminare «eine solche Tat begeht» con «eine Tat wie die Anlasstat begeht».
3.4.24 Relazione con l’azione civile promossa in via adesiva
Un partecipante104 attira l’attenzione sul rapporto tra la responsabilità dello Stato sancita dal progetto preliminare e l’azione civile promossa in via adesiva di cui all’articolo 122 e seguenti del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0). In particolare, si chiede se la vittima di una recidiva potrà far valere sempre pretese di diritto privato desunte dal reato secondo l’articolo 119 capoverso 2 lettera b CPP o se invece potrà chiedere soltanto l’azione penale secondo l’articolo 119 capoverso 2 lettera a CPP. Il progetto preliminare potrebbe pertanto sfavorire la vittima rispetto al diritto vigente, contrariamente a quanto a prima vista si potrebbe pensare.
99 VD
100 PS
101 BL
102 ZH, SSDPM
103 ZH
104 SO