Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/35: 13.430 n Iv.pa. Rickli Natalie. Responsabilità in caso di liberazione condizionale e regime aperto · 15 pagine
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Sintesi della consultazione 13.430
N. riferimento: COO.2180.109.7.267311 / 250.1/2018/00001
Pure ipotizzando una competenza legislativa federale in materia, diversi partecipanti72 reputano ingiustificato e addirittura contraddittorio che un Cantone debba rispondere (senza colpe e in assenza di atti illeciti) per un danno causato da una recidiva commessa durante un regime aperto, quando, concedendo questo regime, si è limitato ad applicare il diritto federale73. Questa responsabilità in assenza di atti illeciti dovrebbe limitarsi a casi eccezionali74 e avere un’esplicita base costituzionale, diversamente da quanto invece accade per il progetto preliminare75. Si ritiene che la Confederazione dovrebbe quanto meno rispondere dei danni insieme ai Cantoni76 e a questo proposito sono state indirizzate alcune critiche al rapporto esplicativo77. Esso spiega infatti che la Confederazione può essere ritenuta responsabile solo se il Tribunale federale ordina direttamente un regime aperto, ma non se rinvia il caso per nuova decisione all’autorità cantonale indicando di concedere un tale regime. In quest’ultimo caso, è irritante che i Cantoni rispondano dei danni causati da una recidiva78.
3.4.14 Nesso causale tra la decisione di concessione del regime aperto e la recidiva
Un partecipante79 ritiene che la responsabilità proposta dal progetto preliminare non presenti un nesso causale adeguato.
Un altro partecipante80 fa notare che il rapporto esplicativo non si esprime sulla questione del modo di stabilire un nesso causale tra la libertà condizionale e la recidiva né sulla possibilità di troncare tale nesso (ed eventualmente a quali condizioni).
3.4.15 Regresso.
Diversi partecipanti81 sottolineano che l’autorità di esecuzione non decide mai da sola se concedere il regime aperto, ma sulla base di rapporti e raccomandazioni di istituzioni, di servizi di assistenza riabilitativa, di commissioni specializzate e di esperti. Il progetto preliminare prevede un regresso solo contro i membri dell’autorità che ha ordinato il regime aperto e né gli esperti né le varie commissioni competenti sono membri di tali autorità82. Non vi è alcun motivo per la quale gli esperti psichiatri o i membri della commissione per l’esame della pericolosità che hanno fornito le perizie su cui si è fondata la decisione dell’autorità di esecuzione non possano essere oggetto di regresso83; tanto più che l’attuale giurisprudenza del Tribunale federale limita notevolmente la possibilità per le autorità di distaccarsi dalle perizie84.
Se i Cantoni istituissero una possibilità di regresso contro gli esperti e i membri delle commissioni competenti, ammesso che ciò venisse loro concesso, tutte le perizie si esprimerebbero contro la concessione del regime aperto, che quindi non verrebbe più richiesto. È per questo motivo che l’esperto dovrebbe rispondere solo dell’ineccepibilità delle sue perizie e non delle recidive dei rei sottoposti a perizia85.
Un partecipante86 critica la mancanza di chiarezza nel rapporto esplicativo per quanto concerne la responsabilità degli esperti: ci si limita a segnalare che nel caso concreto occorre chiarire se la valutazione del perito abbia un nesso causale adeguato con il danno oppure se
72 AG, AR, GL, GR, LU, OW, SH, TG, UR, PLR, ASM, CDDGP, GDS, SSDP
73 AG, AR, GL, GR, JU, LU, OW, SH, TG, UR, CDDGP, CLDJP, PLR, PS, SSDP
74 PS, CDSPC, CP, CPS
75 CP
76 AG
77 AG, AR, GL, GR, OW, SH, TG, CDDGP
78 AG, TG
79 GR
80 ASM
81 GR, SO, VS, CLDJP, CPS
82 JU, CLDJP
83 VS, CPS
84 CPS
85 LU, CPS
86 GR