Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/35: 13.430 n Iv.pa. Rickli Natalie. Responsabilità in caso di liberazione condizionale e regime aperto · 15 pagine
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Sintesi della consultazione 13.430
N. riferimento: COO.2180.109.7.267311 / 250.1/2018/00001
Il progetto preliminare inoltre dà luogo a una disparità di trattamento tra le vittime di un reato di cui all’articolo 64 capoverso 1 CP commesso durante il periodo di regime aperto e le vittime di altri reati commessi anch’essi durante lo stesso tipo di regime57.
3.4.11 Disparità di trattamento dei membri delle autorità cantonali.
Un partecipante58 ritiene che i membri delle autorità cantonali sarebbero esposti a una disparità di trattamento, poiché il regresso nei loro confronti non è disciplinato allo stesso modo in tutti i Cantoni. Questa situazione irritante andrebbe evitata.
3.4.12 Sproporzione del progetto preliminare
Molti partecipanti mettono in dubbio la necessità di adottare una nuova disposizione legale: di fatto si tratta di casi rari59 per i quali in passato gli enti pubblici interessati hanno indennizzato le vittime spontaneamente, nonostante l’assenza di obblighi legali60. Bisogna tenere in considerazione anche gli sforzi intrapresi per prevenire questi casi dalla psichiatria forense e dai Cantoni nell’ambito della valutazione e del trattamento del rischio61.
Alcuni pareri62 indicano che la responsabilità proposta dal progetto preliminare, per via del rinvio all’articolo 64 capoverso 1 CP, potrebbe applicarsi potenzialmente a più di una cinquantina di reati, mentre secondo il rapporto esplicativo essa si applica solo a quelli più gravi. Le decisioni di regime aperto sono numerose nell’iter detentivo di un condannato e comprendono tutte le forme di alleggerimento dell’esecuzione della sanzione previste dal diritto vigente63; non è dunque possibile affermare che le conseguenze pratiche della modifica saranno poche64.
Un partecipante65 critica il progetto preliminare poiché non sancisce che la gravità dell’atto commesso in recidiva deve essere pari a quella del primo reato. Su questa base giudica la disposizione proposta sproporzionata: l’autorità che condanna una persona per violenza carnale dovrà rispondere dei danni provocati dal condannato, anche se quest’ultimo dopo la concessione della libertà condizionale commette un incendio intenzionale.
3.4.13 Costituzionalità del progetto preliminare
Diversi partecipanti66 mettono in dubbio la costituzionalità del progetto preliminare. La legislazione in materia di esecuzione delle pene e delle misure spetta infatti esclusivamente ai Cantoni67 e non si capisce come la modifica proposta possa essere indispensabile per l’esecuzione di compiti di competenza esplicitamente federale68. Non basandosi sulla competenza in materia di diritto penale e di procedura penale conferita alla Confederazione dall’articolo 123 Cost.69, il progetto preliminare rappresenterebbe una minaccia per la sovranità e le competenze cantonali70. Se si dovesse dare seguito al progetto preliminare, sarebbe perciò indispensabile verificarne la costituzionalità71.
57 VD
58 GR
59 AG, VS, ASM, CDSPC
60 GE
61 GL, CDDGP, CDSPC
62 GE, VD, CDSPC
63 VD, CDSPC
64 GE, VD
65 VS
66 GR, LU, ZH, CPS
67 GR, CPS
68 CPS
69 GR, ZH
70 UR, VD, ZH
71 LU