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Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 12 pagine
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Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro RU e il finanziamento del terrorismo
5. esercitare la funzione di azionista fiduciario, o aiutare un’altra persona a esercitare questa funzione nel caso di società con sede all’estero.
Art. 4 cpv. 1, primo periodo
1 L’intermediario finanziario deve accertare l’avente economicamente diritto e verificare le informazioni ricevute con la diligenza richiesta dalle circostanze. …
Art. 7 cpv. 1bis
1bis L’intermediario finanziario deve verificare periodicamente l’attualità dei documenti richiesti e, se necessario, aggiornarli. La periodicità e l’entità dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.
Art. 8a cpv. 4bis e 5, secondo periodo
4bis I capoversi precedenti si applicano alle persone elencate qui di seguito se nell’ambito di una transazione commerciale ricevono più di 15 000 franchi in contanti:
a. commercianti di metalli preziosi di cui all’articolo 1 capoverso 1 della legge del 20 giugno 19334 sul controllo dei metalli preziosi, qualora non esercitino l’attività di intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera c;
b. commercianti di pietre preziose.
5 … Definisce i metalli preziosi e le pietre preziose ai sensi del capoverso 4bis.
Titolo dopo l’art. 8a
Sezione 1b: Obblighi di diligenza dei consulenti
Art. 8b Obblighi di diligenza
1 I consulenti devono:
a. identificare la controparte (art. 3 cpv. 1);
b. accertare l’avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 2 lett. a e b);
c. allestire e conservare i relativi documenti (art. 7).
2 I consulenti devono chiarire le circostanze e lo scopo dell’attività auspicata da terzi.
3 Il Consiglio federale concretizza questi obblighi e ne stabilisce le modalità di adempimento.