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Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 12 pagine

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Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro RU e il finanziamento del terrorismo

Art. 29a cpv. 2bis

2bis Esse utilizzano le informazioni trasmesse dall’Ufficio di comunicazione conformemente alle condizioni da esso stabilite nel caso specifico in accordo con l’articolo 29 capoverso 2ter.

Art. 34, rubrica e cpv. 1 e 3 Collezioni di dati in rapporto con le comunicazioni e le informazioni trasmesse all’Ufficio di comunicazione

1 Gli intermediari finanziari tengono collezioni separate di dati con tutti i documenti relativi alle comunicazioni e alle richieste dell’Ufficio di comunicazione secondo l’articolo 11a.

3 Il diritto d’accesso delle persone interessate previsto dall’articolo 8 della legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati è escluso.

Art. 35 cpv. 1bis

1bis L’Ufficio di comunicazione può comunicare alle persone interessate le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l’esplicito consenso di questi ultimi.

Art. 38 Violazione dell’obbligo di verifica

1 Il commerciante o il consulente che viola intenzionalmente l’obbligo di incaricare un’impresa di revisione di cui all’articolo 15 è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

2 Il commerciante o il consulente che ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

Art. 39 Violazione dell’obbligo di rifiutare o interrompere la relazione

d’affari

1 Il consulente che viola intenzionalmente l’obbligo di rifiutare o di interrompere una relazione d’affari di cui all’articolo 10b è punito con la multa sino a 500 000 franchi.

2 Il consulente che ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

7 RS 235.1