Progetto
Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 12 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro RU e il finanziamento del terrorismo
Art. 8c Mancato adempimento degli obblighi di diligenza
Il consulente rifiuta l’attività o interrompe la relazione d’affari se non è in grado di adempiere i suoi obblighi di diligenza.
Art. 8d Provvedimenti organizzativi
I consulenti prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari all’adempimento degli obblighi di diligenza. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere controlli.
Art. 9a Ordini di clienti concernenti i valori patrimoniali segnalati
Durante l’analisi svolta dall’Ufficio di comunicazione secondo l’articolo 23 capoverso 2, l’intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano i valori patrimoniali segnalati secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a.
Art. 10 cpv. 1
1 L’intermediario finanziario blocca i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera a non appena l’Ufficio di comunicazione gli notifica di aver inoltrato la comunicazione a un’autorità di perseguimento penale.
Art. 10a cpv. 1, primo periodo, e cpv. 6
1 L’intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell’articolo 9. ...
6 Il divieto di informare di cui ai capoversi 1 e 5 non si applica agli intermediari finanziari e ai commercianti quando tutelino interessi propri nell’ambito di un processo civile o di un procedimento penale o amministrativo.
Art. 10b Rifiuto o interruzione della relazione d’affari
Il consulente che sa o ha il sospetto fondato che la transazione commerciale è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 260quinquies capoverso 1 o 305bis CP5 deve rifiutare o interrompere la relazione d’affari.
Art. 11 cpv. 2
2 Il capoverso 1 si applica per analogia alle imprese di revisione che effettuano comunicazioni ai sensi dell’articolo 15 capoverso 5 o denunce ai sensi dell’articolo 15 capoverso 6 e agli organismi di autodisciplina che effettuano denunce ai sensi dell’articolo 27 capoverso 4.