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Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 12 pagine
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Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro RU e il finanziamento del terrorismo
Art. 61 cpv. 2 n. 3, cpv. 2bis , 2ter e 2quater
2 L’iscrizione è obbligatoria se l’associazione:
3. partecipa prevalentemente alla raccolta o alla distribuzione di fondi all’estero per scopi caritatevoli.
2bis Il Consiglio federale disciplina nel dettaglio le condizioni dell’iscrizione nel registro di commercio.
2ter Può estendere l’obbligo di iscrizione ad associazioni che presentano un rischio maggiore di essere sfruttate per scopi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
2quater Il Consiglio federale può esonerare le associazioni di cui al capoverso 2 numero 3 dall’obbligo di iscrizione segnatamente sulla base dei seguenti criteri:
1. ammontare dei fondi raccolti o distribuiti;
2. provenienza o destinazione dei fondi raccolti o distribuiti;
3. impiego previsto dei fondi raccolti o distribuiti.
Art. 61a
V. Elenco dei soci 1 Le associazioni che hanno l’obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio tengono un elenco che menziona il nome e il cognome o la ditta, nonché l’indirizzo dei soci. Tengono l’elenco in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.
2 I documenti giustificativi su cui si fonda l’iscrizione nell’elenco devono essere conservati per dieci anni a contare dalla cancellazione del socio dall’elenco.
Art. 69 cpv. 2
2 Le associazioni che hanno l’obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio devono poter essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve avere accesso all’elenco dei soci.