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Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 12 pagine

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Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro RU e il finanziamento del terrorismo

Art. 11a cpv. 1

1 Se l’Ufficio di comunicazione necessita di informazioni complementari per analizzare una comunicazione ricevuta conformemente all’articolo 9, l’intermediario finanziario autore della comunicazione gliele consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso.

Art. 15, rubrica e cpv. 1–4 e 6 Obbligo di verifica per i commercianti e i consulenti

1 I commercianti sottostanti agli obblighi di diligenza di cui all’articolo 8a e i consulenti sottostanti agli obblighi di diligenza di cui all’articolo 8b devono incaricare un’impresa di revisione di verificare se rispettano gli obblighi previsti dal capitolo 2.

2 Le imprese di revisione ai sensi dell’articolo 6 della legge del 16 dicembre 20056 sui revisori che dispongono delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza necessarie possono essere incaricate come imprese di revisione.

3 I commercianti e i consulenti devono fornire all’impresa di revisione tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla verifica.

4 L’impresa di revisione verifica l’osservanza degli obblighi in virtù della presente legge e ne allestisce un rapporto all’attenzione dell’organo responsabile del commerciante o del consulente sottoposto a verifica.

6 Se l’impresa di revisione constata o ha il sospetto fondato che un consulente violi i propri obblighi di cui all’articolo 10b, essa denuncia senza indugio il fatto al Dipartimento federale delle finanze (DFF).

Art. 23 cpv. 5 e 6

5 L’Ufficio di comunicazione informa l’intermediario finanziario circa la decisione di trasmettere o non trasmettere la comunicazione di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera a a un’autorità di perseguimento penale.

6Abrogato

Art. 29 cpv. 1bis e 2ter

1bis L’Ufficio di comunicazione e gli organismi di autodisciplina riconosciuti (art. 24) possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni necessarie all’applicazione della presente legge.

2ter L’Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità e agli organismi di autodisciplina di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l’esplicito consenso di questi ultimi e per gli scopi menzionati al capoverso 2bis.

6 RS 221.302