Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine
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futuro gli obblighi di diligenza previsti dalla legge del 10 ottobre 19976 sul riciclaggio di denaro (LRD).
- Il valore soglia per l’applicazione degli obblighi di diligenza previsti dalla LRD ai commercianti di metalli preziosi e pietre preziose che incassano il prezzo di vendita in contanti deve essere abbassato da 100 000 a 15 000 franchi. Tale disposizione non si applica al commercio di metalli preziosi e pietre preziose, generalmente destinati alla vendita ai clienti finali.
Queste due prime misure sono intese a migliorare la conformità della legislazione svizzera con la Raccomandazione 22 del GAFI.
- Nell’ambito dell’accertamento dell’avente economicamente diritto occorre creare una base giuridica esplicita per l’obbligo di verifica delle informazioni ricevute dal cliente.
- Occorre inoltre introdurre esplicitamente nella LRD l’obbligo generale di una verifica periodica dell’attualità dei dati riguardanti i clienti (profilo cliente). I dati non più attuali devono essere aggiornati.
Queste due misure sono intese a migliorare la conformità della legislazione svizzera con la Raccomandazione 10 del GAFI, una delle più importanti. Inizialmente, le due misure avrebbero dovuto essere introdotte nell’ordinanza FINMA del 3 giugno 20157 sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) e nei regolamenti degli organismi di autodisciplina (OAD). Alla luce dei risultati dell’indagine conoscitiva sul progetto di revisione dell’ORD-FINMA, avviata nel settembre 2017, si è però deciso di introdurle direttamente nella LRD per garantire una migliore certezza del diritto.
- Le incertezze legate al sistema delle comunicazioni di sospetto riciclaggio di denaro o di sospetto finanziamento del terrorismo devono essere chiarite per migliorarne l’efficacia, la quale è stata nuovamente messa in dubbio dal GAFI. Dopo che negli ultimi anni la giurisprudenza ha confermato che il concetto di «sospetto fondato» di cui all’articolo 9 LRD è da intendere in senso lato, il diritto di comunicazione secondo l’articolo 305tercapoverso 2 del Codice penale (CP)8 non trova più campo d’applicazione. Per questa ragione si propone di abolirlo. Un’altra modifica importante consiste nella soppressione del termine di 20 giorni imposto all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) per l’esame delle comunicazioni trasmesse in virtù dell’obbligo di comunicazione.
- Le associazioni che rischiano di essere sfruttate per scopi di finanziamento del terrorismo o riciclaggio di denaro devono iscriversi nel registro di commercio. Tutte le associazioni assoggettate a quest’obbligo devono anche tenere un elenco dei loro soci e avere un rappresentante domiciliato in Svizzera.
- Occorre introdurre un meccanismo per il controllo dell’acquisto di metalli preziosi usati. Chiunque intenda occuparsi professionalmente di questi acquisti deve avere una patente e rispettare alcuni obblighi di diligenza per verificare l’origine lecita dei metalli acquistati.
L’avamprogetto propone anche alcune modifiche minori della LRD, volte in parte a rafforzare la cooperazione nazionale e in parte a migliorare la conformità con le norme del GAFI in materia di cooperazione internazionale. Per quanto riguarda il primo aspetto, il MROS e gli OAD riconosciuti dovranno d’ora in poi poter scambiare tutte le informazioni necessarie all’applicazione della LRD. Il secondo punto riguarda la possibilità per il MROS di trasmettere le informazioni ricevute dagli omologhi esteri ad altre autorità o a terzi, nonché l’utilizzazione di tali informazioni. Infine, occorre introdurre un’ultima modifica per risolvere il conflitto tra diritto di