Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine
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2017 che fornisce una panoramica dell’accesso ai dati del registro fondiario in Svizzera20 o il rapporto del GCRF sui rischi di riciclaggio di denaro da parte di persone giuridiche, pubblicato contemporaneamente al presente avamprogetto. Sono state adottate misure anche per migliorare l’acquisizione delle statistiche determinanti per misurare l’efficacia del dispositivo svizzero, in particolare per quanto riguarda il perseguimento penale del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, la confisca e l’assistenza giudiziaria.
La Svizzera è attualmente sottoposta a un processo di monitoraggio da parte del GAFI. Come gli altri Paesi sottoposti a valutazione, in vista della riunione plenaria del Gruppo in programma nel febbraio 2018 ha presentato un primo rapporto non pubblicato in cui sono illustrate le misure proposte per migliorare la conformità tecnica e l’efficacia del proprio dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il GAFI esige che gran parte delle carenze constatate nella conformità tecnica del dispositivo sia eliminata entro il febbraio 2020 e terrà conto soltanto delle misure legislative o normative che saranno in vigore e applicabili entro tale data. Nel 2021 la Svizzera sarà inoltre sottoposta a una rivalutazione dell’efficacia del suo dispositivo.
In sintesi, la Svizzera dispone già di un sistema di buona qualità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ma deve adottare misure supplementari per migliorare ulteriormente la conformità tecnica con le norme del GAFI e l’efficacia di tale dispositivo. L’insieme delle misure appena descritte consentirà alla Svizzera di raggiungere questo obiettivo. Nel formulare le misure proposte, il Consiglio federale ha tenuto conto di tutti i fattori pertinenti e utilizzato il margine di manovra a sua disposizione. È inoltre essenziale mantenere un sistema solido ed efficace per proteggere una piazza finanziaria importante come quella svizzera dallo sfruttamento per scopi criminali.
1.2 La normativa proposta
1.2.1 Introduzione di obblighi di diligenza per determinati servizi relativi a società e trust (consulenti)
1.2.1.1 Situazione iniziale Standard del GAFI e quarta valutazione del GAFI relativa alla Svizzera
La Raccomandazione 22 dello standard del GAFI disciplina gli obblighi di diligenza per attività esterne al settore finanziario. La lettera d della Raccomandazione contempla gli obblighi di diligenza per determinate attività svolte da avvocati, notai e altri professionisti giuridici indipendenti come i contabili. La lettera e riguarda, invece, le attività di cosiddetti «trust and company service providers», ovvero fornitori di servizi a trust e società. Per l’applicazione degli obblighi di diligenza ai sensi della LRD il diritto svizzero si collega all’attività di intermediario finanziario, nella quale possono essere già sussunte alcune delle attività previste dalla Raccomandazione 22. Non rientrano, tuttavia, in tale categoria i servizi di cui alla lettera d legati alla predisposizione o all’esecuzione (i) dell’attività di costituzione, gestione o amministrazione di persone giuridiche e costrutti giuridici, (ii) dell’acquisizione di fondi nello stesso ambito in relazione a società e (iii) della compravendita di unità commerciali nonché (iv) della compravendita di immobili. Nella LRD non sono altresì contemplate le seguenti attività elencate alla lettera e: (i) la messa a disposizione di un indirizzo o di locali come sede di una società o di un’altra una persona giuridica o costrutto giuridico e (ii) l’esercizio della funzione di azionista fiduciario («nominee shareholder») o l’aiuto prestato a un’altra persona per esercitare questa funzione. Ad oggi la Svizzera non prevede alcun obbligo di diligenza per le attività sopra elencate pur non trattandosi di raccomandazioni nuove.
Già nel 2005 e nel rapporto di «follow-up» del 2009, stilato in occasione della terza valutazione relativa alla Svizzera, sono state segnalate lacune nell’attuazione della Raccomandazione 22,
20 https://www.sif.admin.ch/sif/fr/home/themen/finanzplatzintegritaet.html (vedi rapporti).