Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine

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in particolare nell’ambito dei servizi relativi alla costituzione, gestione e amministrazione di società e costrutti giuridici. Tale critica è stata ripresa nel quarto rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera del GAFI, pubblicato il 7 dicembre 2016, in cui è stata inserita anche una raccomandazione esplicita in merito.

Le rivelazioni dei Panama Papers

Il 3 aprile 2016 un consorzio internazionale di giornalisti investigativi ha pubblicato un dossier di documenti riservati di uno studio legale panamense al fine di smascherare strategie legali di elusione fiscale e portare alla luce una serie di reati fiscali e di riciclaggio di denaro nonché altri atti criminali commessi da clienti dello studio. Secondo le indicazioni dei giornalisti, tra i 14 000 clienti, tra istituti bancari, studi legali e altri operatori coinvolti, figuravano complessivamente 1200 aziende svizzere, implicate nella costituzione di società offshore principalmente a Panama. Stando a quanto emerge dal rapporto, tale numero è stato superato solo da Hong Kong e dalla Gran Bretagna. Le rivelazioni hanno scatenato una serie di interventi parlamentari in Svizzera volti a richiedere principalmente l’applicazione di regole più stringenti in questo campo. Accanto all’attenzione internazionale si è sviluppato anche un interesse da parte della politica interna nei confronti dell’adozione di appositi provvedimenti.

1.2.1.2 Soluzione proposta

In base alla regolamentazione vigente, i servizi legati alla costituzione, gestione e amministrazione di società e trust sono sempre soggetti alla LRD e a vigilanza se in tale ambito vengono accettati o custoditi valori patrimoniali di terzi o viene fornito aiuto per procedere al relativo investimento o trasferimento. È altresì soggetta alla LRD l’attività di organo in seno a società di domicilio (art. 6 cpv. 1 lett. d dell’ordinanza dell’11 novembre 201521 sul riciclaggio di denaro, ORD). Si tratta, infatti, di un’attività di intermediazione finanziaria. Conformemente al diritto applicabile, i servizi forniti in relazione a società e trust non interessati da flussi finanziari non sono soggetti, invece, alla LRD. Alla luce delle recenti esperienze e degli sviluppi internazionali si ritiene ora necessario assoggettare alla LRD anche tali servizi. Pertanto si propone di introdurre obblighi di diligenza ai sensi della LRD per servizi specifici in relazione a società e trust e per la funzione di azionista fiduciario, con la conseguente creazione della nuova categoria dei «consulenti», che saranno soggetti alla LRD al pari degli intermediari finanziari e dei commercianti. A essere interessati saranno in primo luogo i servizi di consulenza erogati nell’ambito delle professioni giuridiche. Oltre a rispondere alla critica sollevata dal quarto rapporto sulla valutazione relativa Svizzera, l’ampliamento del campo di applicazione consentirà di soddisfare il relativo standard internazionale e di tenere conto delle richieste di politica interna manifestate nel corso degli interventi parlamentari. In questo contesto si propone l’introduzione di un regime semplificato che si rifà alle norme già in vigore per i commercianti. In caso di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anziché l’obbligo di comunicazione è previsto l’obbligo di rifiutare o interrompere la relazione d’affari. Con il divieto di intrattenere relazioni d’affari sospettate di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo si concorre a garantire una piazza finanziaria pulita, tenendo conto allo stesso tempo del fatto che le attività non comportano flussi finanziari e rispettando l’esigenza del settore di salvaguardare il segreto profesisonale. L’efficacia delle norme è perseguita attraverso l’introduzione di un obbligo di verifica dei dossier rilevanti per gli obblighi di diligenza e di un obbligo di denuncia da parte dell’impresa di revisione al DFF.

1.2.1.2.1 Campo di applicazione

Per prevenire il rischio di un eventuale spostamento di attività criminali da una categoria professionale a un’altra ed evitare la discriminazione di determinati settori, si propone qui un ap-

21 RS 955.01