Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
proccio basato sull’attività. Gli obblighi di diligenza valgono di seguito per tutte le persone fisiche e giuridiche che forniscono un servizio, indipendentemente dalla propria categoria professionale.
Come per i commercianti, anche per la nuova categoria gli obblighi di diligenza devono essere generati esclusivamente da un’attività economica volta a conseguire un guadagno duraturo. Nel campo di applicazione viene inclusa pertanto solo la fornitura del servizio a titolo professionale.
Attività incluse nel campo di applicazione
In base allo standard del GAFI, tanto la predisposizione quanto l’esercizio delle attività sono incluse nel campo di applicazione. Pertanto l’elaborazione stessa di un piano, per esempio, implica già una serie di obblighi di diligenza. Una tale soluzione appare pertanto ragionevole, in quanto l’ideazione e la stesura di un piano costituiscono il fulcro di un’apposita consulenza o possono essere eseguite indipendentemente dall’atto vero e proprio. Nel campo di applicazione sono inclusi sia l’atto vero e proprio della costituzione, gestione o amministrazione di società e trust sia l’organizzazione dei conferimenti in tale contesto. Inoltre anche la compravendita di una società, la messa a disposizione di un indirizzo o di locali come sede per una società o un trust e l’esercizio della funzione di azionista fiduciario generano obblighi di diligenza.
Approccio basato sul rischio
Oltre a non operare alcuna distinzione tra società estere e nazionali, nella Raccomandazione 22 lo standard del GAFI non tiene conto dell’operatività o meno di una società. L’avamprogetto di legge persegue tuttavia un approccio basato sul rischio. Nel limite del possibile i servizi che riguardano le società a minor rischio devono essere esclusi dal campo di applicazione.
- Sede delle società: le rivelazioni dei Panama Papers hanno evidenziato principalmente la necessità di intervenire a livello delle società con sede all’estero. In relazione alle società nazionali sussistono, inoltre, vari fattori di attenuazione dei rischi. Per la costituzione di società svizzere la liberazione in contanti del capitale deve avvenire obbligatoriamente presso un istituto bancario svizzero (art. 633 CO). In qualità di intermediario finanziario, l’istituto bancario è a sua volta interamente soggetto alla legislazione in materia di riciclaggio di denaro svizzera e, di conseguenza, i valori patrimoniali accreditati sul conto per il versamento del capitale sottostanno a un apposito controllo. Eventuali conferimenti in natura versati all’atto della costituzione della società devono essere stimati e autenticati da un notaio. Per le società svizzere vige inoltre un numerus clausus, dal momento che la legge prevede un numero limitato di forme societarie, e la possibilità di acquisizione di informazioni è assicurata sia alle autorità di perseguimento penale svizzere sia, nell’ambito dell’assistenza giudiziaria, a quelle estere. Di conseguenza si può partire dal presupposto che gli istituti esteri presentino generalmente un rischio maggiore rispetto a quelli nazionali.
- Operatività della società: per le società non operative viene utilizzato il termine di società di sede in base alla prassi corrente della FINMA. Le società di sede vengono impiegate in primo luogo per detenere o amministrare valori patrimoniali o materiali. Inoltre vengono utilizzate regolarmente per costituire strutture societarie complesse. Il ricorso a una società di sede consente al proprietario di valori patrimoniali di mantenere un certo anonimato. In virtù dell’utilizzo di tale forma societaria questi ha, per esempio, la possibilità di figurare, per esempio nell’ambito di rapporti contabili o di conclusioni di affari, con il nome della società di sede di cui è avente economicamente diritto anziché con il proprio. Nel caso di strutture societarie complesse la trasparenza è ulteriormente ridotta. Per questi motivi si può presupporre che le società di sede presentino un rischio superiore rispetto agli istituti operativi.