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Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 2 pagine
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Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 6 maggio 19811 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
In tutta l’ordinanza «odocronografo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «tachigrafo».
Art. 4 cpv. 1 lett. a
1La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone:
a. con veicoli equipaggiati specialmente per compiti sanitari;
Art. 16a Tachigrafo secondo l’articolo 100 OETV
1Se il veicolo è equipaggiato di un tachigrafo analogico o digitale secondo l’articolo 100 OETV oppure di un tachigrafo riconosciuto equivalente dal Consiglio federale (art. 222 cpv. 9 lett. c OETV), in luogo degli articoli 14, 15 capoversi 1 e 3, 16, 17, 18, 23 e 28 capoverso 2 della presente ordinanza, si applicano gli articoli 13–15, 16a, 18, 21 capoverso 2 e 24 capoversi 3–5 OLR 1.
Art. 22 cpv. 5
1 RS 822.222
201X–......