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Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 4 pagine
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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 9 capoversi 1bis, 2 e 3, 30 capoverso 1, 31 capoversi 2bise 2ter, 41 capoverso 2bis, 55 capoverso 7 lettera a, 57 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr);
visto l’articolo 12 capoversi 1 lettera c e 2 della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),
Sostituzione di un’espressione
Negli articoli 5, 28, 59a, 61 rubrica, capoversi 2 lettera a e 4, 64, 65a, 67, 87 capoverso 3 lettera f, 90 capoversi 1 e 3 nonché 91a capoverso 1 lettera b «agricolo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «agricolo e forestale».
Art. 3 cpv. 4 frase introduttiva, lett. a e b
4Il conducente deve tenere continuamente in funzione il tachigrafo prescritto e utilizzarlo correttamente:
a. se il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo analogico, durante il viaggio il conducente può aprirlo per controllarlo e deve farlo se la polizia lo richiede. Il detentore mette a disposizione i dischi e le chiavi. Ogni disco è adoperato una sola volta; le iscrizioni facoltative non devono rendere difficile la lettura
1 RS 741.11
2 RS 741.01
3 RS 814.01
2017–......