Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/41: Revisione dell'Ordinanza sul registro fondiario (ORF) · 10 pagine

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Modifica dell’ordinanza sul registro fondiario (accesso elettronico ai dati del registro fondiario) – Rapporto esplicativo

Numero di riferimento/incarto: COO.2180.109.7.252534 / 233.1/2018/00003

Compendio

Nel corso degli ultimi anni, il registro fondiario informatizzato è stato al centro dell’attenzione politica in particolare per il riferimento all’oggetto «14.034 CC. Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario)»1. Dalle discussioni svolte è emerso che l’ordinanza sul registro fondiario2 richiede modifiche puntuali nell’ambito dell’accesso elettronico ai dati del registro fondiario. Sono state in particolare proposte modifiche riguardo alle modalità dell’accesso ampliato ai dati del registro fondiario mediante procedura di richiamo dei dati. Queste ultime lasciano tuttavia impregiudicato il principio secondo cui spetta ai Cantoni decidere se e a quali aventi diritto intendono concedere la procedura di richiamo dei dati. La revisione attua inoltre la mozione 15.3323 Egloff «Diritto di consultare via Terravis i verbali eGris». Il progetto prevede anche una proposta sulla rilevazione statistica da parte dell’Ufficio federale di statistica (UFST) nonché altri adeguamenti minori in vista dell’entrata in vigore dell’articolo 949d CC3.

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Il registro fondiario intende rendere visibili i diritti reali su fondi, realizzando così il principio di pubblicità nel settore immobiliare.

L’accesso ai dati del registro fondiario è disciplinato agli articoli 970 e 970a CC nonché agli articoli 26 a 30 dell’ordinanza sul registro fondiario (ORF). In linea di principio è possibile distinguere tra la consultazione dei dati del registro fondiario senza far valere un interesse nel singolo caso (art. 970 cpv. 2 CC, art. 26 e 27 ORF) e la consultazione di determinati dati del registro fondiario che presuppone invece un interesse legittimo (art. 970 cpv. 1 CC). L’accesso ampliato mediante procedura di richiamo dei dati costituisce una sotto variante della consultazione fondata su un interesse legittimo (art. 28 segg. ORF). I Cantoni possono prevedere che vi sia una presunzione d’interesse alla consultazione per determinate persone e categorie professionali nonché per le autorità. In tale caso la consultazione avviene per accesso elettronico mediante procedura di richiamo dei dati. La normativa vigente sulla procedura menzionata ha dato adito a discussioni, alcuni Cantoni ritengono infatti che limitare l’accesso a documenti giustificativi soltanto ai pubblici ufficiali sia troppo restrittivo.

Il 15 dicembre 2017 il Parlamento ha approvato la modifica del CC concernente gli atti dello stato civile e il registro fondiario4. Con la pertinente revisione vengono costituite le basi legali nel CC per l’introduzione del numero d’assicurato dell’AVS quale identificatore per le persone fisiche nel registro fondiario (art. 949b CC), la ricerca di fondi su scala nazionale da parte delle autorità (art. 949c CC) e il ricorso a privati per l’uso del registro fondiario informatizzato (art. 949d CC). Il termine del referendum del 7 aprile 2018 è scaduto inutilizzato. L’entrata in vigore degli articoli 949b e 949c CC nonché delle pertinenti disposizioni esecutive avviene in un secondo momento e non è contemplata dal presente progetto5. Mentre l’articolo 949d CC potrà entrare in vigore ad una data anteriore, poiché non richiede disposizioni esecutive. In tale contesto il presente progetto prevede alcune proposte di rettifica.

1 FF 2017 6753

2 Ordinanza sul registro fondiario del 23 sett. 2011 (ORF, RS 211.432.1)

3 Codice civile svizzero del 10 dic. 1907 (CC, RS 210)

4 FF 2017 6753; Messaggio del Consiglio federale del 16 apr. 2014 (FF 2014 3059)

5 L’Ufficio federale di giustizia ha istituito un gruppo di lavoro per l’attuazione tecnica e amministrativa delle disposizioni.