Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/41: Revisione dell'Ordinanza sul registro fondiario (ORF) · 10 pagine
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Modifica dell’ordinanza sul registro fondiario (accesso elettronico ai dati del registro fondiario) – Rapporto esplicativo
Numero di riferimento/incarto: COO.2180.109.7.252534 / 233.1/2018/00003
perché la procedura di richiamo dei dati di cui agli articoli 28 – 30 ORF prevede e autorizza soltanto singole consultazioni mentre, per adempiere i suoi compiti statistici, l’UFST deve disporre dei dati di tutti i fondi interessati dalla rilevazione.
Articolo 30a rinvia alla legislazione in materia di statistica federale, segnatamente alla LStat e all’ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali e al pertinente allegato che disciplina l’oggetto della rilevazione e la periodicità della trasmissione dei dati. In virtù dell’articolo 5 capoverso 1 LStat il Consiglio federale ordina le rilevazioni necessarie. I dettagli della trasmissione dei dati, in particolare il formato dei dati (variabili) e il modo dell’invio sono definiti nella documentazione riguardo alla rilevazione, pubblicamente accessibili sul sito Internet dell’UFST. Riguardo alle modalità, il nuovo articolo 30a non comporta modifiche materiali per i Cantoni. Questi ultimi sono infatti già oggi tenuti a rispettare formati e scadenze per garantire la salvaguardia a lungo termine, disciplinata all’articolo 35 ORF. Le informazioni necessarie alla statistica federale vengono estrapolate dall’interfaccia di cui all’articolo 949a capoverso 3 CC. Formati e periodicità corrispondono ai requisiti già esistenti, mentre il termine esatto e il giorno di riferimento sono indicati nella documentazione sulla rilevazione.
Per consentire ai Cantoni di trasmettere i dati in modo semplice e senza generare costi supplementari, il Consiglio federale mette a disposizione un ambiente tecnico sicuro. A tale proposito è attualmente prevista un’infrastruttura per la salvaguardia a lungo termine, allestita secondo l’articolo 35 ORF. In caso ideale la soluzione verrà sviluppata con un client a due tipi di funzione. Il registro fondiario cantonale sceglie poi la pertinente operazione (salvaguardia a lungo termine e/o statistica UFST) ed estrapola i dati nel formato definito (secondo l’art. 949a cpv. 3 CC) di un file XML. Sono trasmessi all’UFST soltanto i dati necessari all’adempimento dei compiti statistici e definiti nelle disposizioni esecutive. I Cantoni sono tuttavia liberi di usare o no tale infrastruttura. Possono integrare l’estrapolazione dei dati anche nella loro software. In questo caso devono però assumersi i costi di finanziamento e di manutenzione. I requisiti posti alla qualità, al formato e alla sicurezza dei dati devono anche in tal caso rispettare i requisiti definiti nelle disposizioni di esecuzione e nella documentazione riguardo alla rilevazione.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
3.1.1 Ripercussioni sulle finanze e sul personale
Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione finanziaria o sul personale.
3.1.2 Altre ripercussioni
Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione sulla Confederazione.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
Le modifiche proposte non costituiscono un’ingerenza inammissibile nelle competenze cantonali. Riguardo alla possibilità da parte dei proprietari di fondi di consultare i protocolli in merito agli accessi mediante procedura di richiamo (art. 30 cpv. 2 ORF-AP) vanno considerate le spiegazioni al numero 1.5.