Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/41: Revisione dell'Ordinanza sul registro fondiario (ORF) · 10 pagine

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Modifica dell’ordinanza sul registro fondiario (accesso elettronico ai dati del registro fondiario) – Rapporto esplicativo

Numero di riferimento/incarto: COO.2180.109.7.252534 / 233.1/2018/00003

utenti professionali. Riguardo al gruppo di utenti dei proprietari vanno considerati in primo luogo i grandi proprietari di fondi quali la FFS.

Cpv. 2: i Cantoni hanno ora la possibilità di concedere l’accesso ai documenti giustificativi non solo ai pubblici ufficiali, ma anche agli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri, alle autorità nonché agli aventi diritto accreditati dai pubblici ufficiali.

Alcuni Cantoni concedono già oggi l’accesso ai documenti giustificativi alle autorità, determinando così una certa discordanza: fondandosi sull’articolo 953 capoverso 2 CC e sull’articolo 52 capoverso 3 titolo finale CC, le prescrizioni cantonali concernenti il registro fondiario, salvo quelle relative alla nomina e alla retribuzione delle persone operanti nell’ambito dello stato civile, sottostanno all’approvazione della Confederazione. Quest’ultima viene concessa soltanto se le prescrizioni cantonali rispettano il diritto federale. In passato succedeva che veniva rifiutata l’approvazione, se i Cantoni volevano concedere l’accesso ai documenti giustificativi alle autorità. Tuttavia, i Cantoni che avevano introdotto tale accesso già con la vecchia ordinanza sul registro fondiario potevano e possono ancora concedere l’accesso alle loro autorità. La modifica proposta intende eliminare la menzionata discordanza.

Poiché s’intende evitare che i proprietari di fondi debbano subire degli svantaggi rispetto ai pubblici ufficiali e alle autorità, è stato proposto che i Cantoni possano concedere l’accesso ai documenti giustificativi nella procedura di richiamo dei dati anche ai proprietari di fondi.

Cpv. 3: per consultare i dati del registro fondiario accessibili al pubblico non occorre far valere un interesse. Il diritto di consultazione comprende i seguenti dati del libro mastro: la designazione e la descrizione del fondo, il nome e l’identità del proprietario, la forma di proprietà e la data d’acquisto, indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di determinate menzioni (art. 970 cpv. 2 CC e art. 970 cpv. 3 CC in combinato disposto con l’art. 26 cpv. 1 ORF). Le informazioni e gli estratti possono essere rilasciati soltanto in relazione con un fondo determinato (art. 26 cpv. 2 ORF), una ricerca per persona nei dati pubblicamente accessibili non è quindi ammessa.

Secondo il disciplinamento in vigore, i Cantoni possono consentire l'accesso pubblico via Internet ai dati del libro mastro di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettera a consultabili senza far valere un interesse (art. 27 cpv. 1 ORF).

Con il nuovo capoverso 3 i Cantoni possono decidere se concedere anche agli aventi diritto di cui al capoverso 1, l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati accessibili al pubblico del libro mastro, secondo l’articolo 26. Anche se nel singolo caso non occorre far valere un interesse, l’accesso mediante procedura di richiamo è limitato ai dati necessari «per l’adempimento dei loro compiti legali» (lett. a), «per l'adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche» (lett. b), «all'esercizio della loro attività professionale» (lett. d) oppure « all'esercizio della loro attività o dei loro diritti » (lett. e n. 2). Per i dati del libro mastro accessibili al pubblico secondo l’articolo 26 ORF, non esiste una tale restrizione. La modifica permette ai Cantoni di concedere, agli aventi diritto contemplati all’articolo 28 capoverso 1, l’accesso ai dati del libro mastro pubblicamente accessibili mediante procedura di richiamo dei dati, senza prevedere ulteriori legittimazioni (p. es. «all'esercizio della loro attività professionale»). I dati del libro mastro accessibili al pubblico possono essere richiamati soltanto in relazione con un fondo determinato e occorre proteggere il sistema da interrogazioni in serie.

Art. 29 Accesso ampliato: modalità

La modifica intende eliminare il passaggio concernente la conclusione di convenzioni conformi al modello dell’UFRF. La formulazione meno restrittiva consente ai Cantoni un margine di manovra più ampio nel disciplinare le modalità.