Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/41: Revisione dell'Ordinanza sul registro fondiario (ORF) · 10 pagine

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Modifica dell’ordinanza sul registro fondiario (accesso elettronico ai dati del registro fondiario) – Rapporto esplicativo

Numero di riferimento/incarto: COO.2180.109.7.252534 / 233.1/2018/00003

I principi dell’uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.) e della parità di trattamento dei diretti concorrenti quali parti integranti della libertà economica (art. 27 Cost.) richiedono, in linea di principio, che tutti gli avvocati, tutte le banche, eccetera godano di una parità di trattamento. In caso ideale le modalità per le diverse categorie dei diritti di accesso andrebbero disciplinate in modo generico e astratto, quindi in norme di diritto. Tale situazione suggerisce di decidere in merito alle singole domande di accesso con una decisione. Un disposto di diritto permette inoltre alle cerchie interessate di comunicare le loro richieste (in particolare riguardo ai diritti di accesso) nell’ambito del processo legislativo cantonale. Il tipo di accesso effettivamente concesso sarà retto dal diritto cantonale che potrà tenere conto dei suggerimenti menzionati oppure continuare a prevedere convenzioni con gli utenti. In ogni caso vanno rispettati i requisiti costituzionali.

Art. 30 Accesso ampliato: protocollo e revoca del diritto d’accesso in caso di abuso

La modifica proposta di eliminare il vigente capoverso 1 non ha ripercussioni materiali ed è di natura prettamente redazionale.

La disposizione vigente prevede che gli accessi a sistemi di informazione siano protocollati automaticamente e conservati per due anni (vigente cpv. 2; cpv. 1 nuovo). Il protocollo deve essere effettuato in modo esauriente. In adempimento della mozione approvata dal Parlamento 15.3323 Egloff «Diritto di consultare via Terravis i verbali eGris», è ora previsto un diritto di consultazione dei protocolli per i proprietari di fondi (nuovo cpv. 2).

Dai dibattiti parlamentari concernenti l’intervento «14.034 CC. Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario)»9 è emerso che la protezione e la sicurezza dei dati sono argomenti importanti. Con l’introduzione dell’accesso elettronico mediante procedura di richiamo i Cantoni possono conferire la realizzazione di compiti alle organizzazioni private e determinati poteri agli aventi diritto, il cui esercizio va sorvegliato.

I Cantoni sorvegliano l’attività delle organizzazione private incaricate come pure la consultazione dei dati mediante procedura di richiamo. Controllano in particolare che sia rispettato lo scopo degli accessi ammessi. Le organizzazioni private nonché i Cantoni sottostanno all’alta vigilanza della Confederazione.

Spetta al Cantone decidere se esercitare l’obbligo di sorvegliare da solo o assieme ad altri Cantoni. Alla stregua di altri settori, la digitalizzazione comporta un certo cambiamento nell’impostazione della sorveglianza del registro fondiario. Sono infatti richieste conoscenze tecniche molto specifiche.

Cpv: 3: corrisponde alla normativa vigente.

Art. 30a Rilevazione dei dati a scopo statistico

Con l’articolo 4 capoverso 2 della legge sulla statistica federale (LStat)10, l’UFST dispone delle basi legali necessarie per rilevare presso le autorità cantonali pertinenti, ovvero presso i registri fondiari cantonali, i dati sui fondi di terzi necessari alla statistica federale. Le autorità di diritto pubblico devono, sulla base dell’articolo 4 capoverso 5 LStat, fornire gratuitamente questi dati. Poiché l’ORF disciplina esplicitamente soltanto l’accesso elettronico mediante procedura di richiamo dei dati, per motivi di trasparenza occorre disciplinare esplicitamente anche la trasmissione dei dati all’UFST. Le spiegazioni inerenti alla trasmissione dei dati sono necessarie,

9 FF 2017 6753

10 Legge sulla statistica federale del 9 ott. 1992 (LStat, RS 431.01)