Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/41: Revisione dell'Ordinanza sul registro fondiario (ORF) · 10 pagine

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Modifica dell’ordinanza sul registro fondiario (accesso elettronico ai dati del registro fondiario) – Rapporto esplicativo

Numero di riferimento/incarto: COO.2180.109.7.252534 / 233.1/2018/00003

1.2 La normativa proposta

La revisione propone sostanzialmente di:

 modificare puntualmente le disposizioni sulle modalità della procedura di richiamo dei dati (art. 28 – 30 ORF-AP);

 offrire ai Cantoni la possibilità di consentire l’accesso ai documenti giustificativi mediante procedura di richiamo dei dati anche alle autorità aventi diritto e ai proprietari di fondi (art. 28 cpv. 2 ORF-AP);

 permettere ai Cantoni di offrire la procedura di richiamo anche per i dati accessibili al pubblico del libro mastro (art. 28 cpv. 3 ORF-AP);

 disciplinare sia il protocollo degli accessi nella procedura di richiamo dei dati sia la

consultazione dello stesso (art. 30 ORF-AP);

 sancire esplicitamente la rilevazione dei dati a scopo statistico da parte dell’UFST (art. 30a ORF-AP);

 avanzare proposte di rettifica in vista dell’entrata in vigore dell’articolo 949d CC (art. 6 cpv. 1 e art. 27 cpv. 3 ORF-AP).

1.3 In particolare: diritto di accesso per avvocati

La mozione 15.3319 Egloff «Normativa più severa sui contratti d’accesso al sistema elettronico di informazioni fondiaria» incarica il Consiglio federale di limitare maggiormente il campo d’applicazione dell’articolo 28 ORF. Chiede in particolare di escludere gli avvocati dal diritto ampliato poiché, secondo l’autore della mozione, avrebbero bisogno di accedere al registro fondiario solo puntualmente, per cui, come anche le altre categorie professionali, devono rivolgere le loro richieste di consultazione al di fuori della procedura di richiamo dei dati.

D’altro canto però la Federazione Svizzera degli avvocati FSA richiede da tempo che i Cantoni concedano in generale la procedura di richiamo dei dati agli avvocati interessati. Secondo la normativa vigente i Cantoni possono, ma non devono concedere l’accesso alla procedura di richiamo dei dati agli avvocati, creando così una certa discordanza intercantonale nell’esercizio della professione.

Nella sessione primaverile 2017 l’autore della mozione ha ritirato il suo intervento rinviando ai dibattiti in corso sul messaggio del Consiglio federale 14.034 CC6, in cui l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha previsto di condurre la discussione sul disciplinamento dei diritti d’accesso con le cerchie interessate tenendo conto dell’esito dei dibattiti.

Il 6 settembre 2017 l’UFG ha condotto una consultazione presso gli stakeholder concernente il diritto d’accesso ai dati del registro fondiario mediante procedura di richiamo. In tal sede hanno partecipato i rappresentanti dell’Associazione svizzera dei proprietari fondiari (APF-HEV), della Federazione Svizzera degli avvocati FSA, della Federazione svizzera dei Notai FSN, della Società Svizzera degli Ufficiali del Registro fondiario SSURF, della Fédération romande immobilière FRI, nonché dei Cantoni Argovia e Berna. I partecipanti non sono giunti a un consenso riguardo all’auspicabilità o alla necessità di disciplinare in modo più o meno restrittivo l’accesso elettronico degli avvocati concesso dalla Confederazione. Alla luce di tali risultati è opportuno mantenere il diritto vigente permettendo ad ogni Cantone di decidere se-

6 Cfr. nota 4