Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/41: Revisione dell'Ordinanza sul registro fondiario (ORF) · 10 pagine
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Modifica dell’ordinanza sul registro fondiario (accesso elettronico ai dati del registro fondiario) – Rapporto esplicativo
Numero di riferimento/incarto: COO.2180.109.7.252534 / 233.1/2018/00003
condo le proprie esigenze, se concedere o no l’accesso alla procedura di richiamo agli avvocati. Il Consiglio federale ritiene che a tale proposito il federalismo abbia dato buoni risultati e che il diritto vigente costituisca un compromesso praticabile da tutti i partecipanti7.
1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
I dati del registro fondiario sono dati cantonali, per cui i Cantoni dispongono di una certa libertà nel disciplinare le modalità della procedura di richiamo dei dati. Le modifiche proposte non pregiudicano tale principio. Dalle discussioni condotte con i singoli rappresentanti dei Cantoni e delle categorie professionali emerge che la normativa vigente è ritenuta in parte troppo restrittiva e non risponde più alle esigenze attuali. È in re ipsa il fatto che le richieste dei singoli interessati si escludano in parte a vicenda. Il disciplinamento proposto tiene conto di questo fatto nella misura in cui non modifica i principi vigenti. L’intenzione è invece quella di migliorare lo stato attuale con modifiche puntuali.
1.5 Compatibilità tra i compiti e le finanze
Le modifiche proposte rispettano le competenze dei Cantoni nell’ambito del registro fondiario e in linea di principio non hanno ripercussioni finanziarie dirette per la Confederazione e i Cantoni.
In tale contesto la proposta per cui i proprietari di fondi possono consultare i protocolli degli accessi mediante procedura di richiamo dei dati (art. 30 cpv. 2 ORF-AP) richiede particolare attenzione. Tale procedura genera infatti un certo onere supplementare per i Cantoni e per le organizzazioni private incaricate dai Cantoni per realizzare determinati compiti. Un eventuale disciplinamento sulla riscossione di emolumenti spetta ai Cantoni.
1.6 Attuazione
Poiché le modifiche proposte sono attuate nei Cantoni, non sono necessari ulteriori disciplinamenti a livello di diritto federale.
1.7 Interventi parlamentari
Con la presente revisione viene attuata la mozione Egloff «Diritto di consultare via Terravis i verbali eGris»
2 Commenti ai singoli articoli
Art. 6 Alta vigilanza della Confederazione
Cpv. 1: L'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF), presso l'UFG, esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro fondiario nei Cantoni. Tale vigilanza può essere estesa a terzi se incaricati dai Cantoni (esplicitato nel nuovo articolo 949d cpv. 2 CC: «Le organizzazioni incaricate sottostanno alla vigilanza dei Cantoni e all’alta vigilanza della
7 In occasione della menzionata consultazione è stato discusso anche l’accesso a documenti giustificativi mediante procedura di richiamo dei dati da parte delle autorità (cfr. commenti all’art. 28 cpv. 2 ORF-AP). L’estensione dell’accesso alle autorità è stato in linea di massima accolto positivamente.