Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/41: Revisione dell'Ordinanza sul registro fondiario (ORF) · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Modifica dell’ordinanza sul registro fondiario (accesso elettronico ai dati del registro fondiario) – Rapporto esplicativo

Numero di riferimento/incarto: COO.2180.109.7.252534 / 233.1/2018/00003

Confederazione»). Le organizzazioni private incaricate dall’UFRF per adempiere compiti ausiliari amministrativi nel rispetto delle prescrizioni sugli acquisti pubblici, sottostanno ovviamente anche esse all’(alta) vigilanza dell’UFRF.

La formulazione proposta al capoverso 1 si rifà al tenore del nuovo articolo 949d capoverso 2 CC e costituisce una rettifica.

Cpv. 3: la proposta di stralciare la lettera f (modelli per convenzioni sull’accesso ampliato) deriva dalla modifica proposta all’articolo 29 ORF-AP. In seguito sono indicati i riferimenti.

Art. 27 Informazioni e consultazione per via elettronica

Secondo la formulazione in vigore, l’UFRF può delegare a un organismo esterno all’Amministrazione federale l’allestimento di un indice svizzero dei fondi. La formulazione si fonda su una convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Six Group SA (ora SIX Terravis SA) concernente la collaborazione nell’ambito del progetto eGRIS (sistema elettronico d’informazione fondiaria) del 30 settembre 2009. L’obiettivo era quello di consentire alla SIX Group SA di allestire, in collaborazione con i Cantoni, un indice dei fondi. Questo progetto parziale non è stato realizzato e anche la Convenzione non è più in vigore. Tenuto conto della rettifica all’articolo 6 capoverso 1 ORF è opportuno procedere anche a una modifica del presente articolo.

Art. 28 Accesso ampliato: diritto d’accesso

Cpv 1 conferma il principio attuato già nel diritto in vigore per cui i Cantoni possono concedere alle persone e alle autorità autorizzate l’accesso ai dati del registro fondiario mediante procedura di richiamo dei dati senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse. Il contenuto della frase introduttiva corrisponde (eccezion fatta per l’assenza del termine «accordo»; cfr. commenti all’art. 29 ORF-AP) alla disposizione vigente. La modifica specifica che spetta ai Cantoni, in qualità di detentori di dati, decidere in merito al diritto di accesso. Vengono inoltre proposte le modifiche seguenti:

 Lettera a: l’aggiunta «le persone da loro accreditate» intende chiarire che i pubblici ufficiali possono ricorrere a sostituti per adempiere i loro compiti. Questo modo di procedere è in linea con la prassi odierna;

 Lettera b: la modifica propone lo stralcio della Posta Svizzera. L’accesso per le banche, la Posta Svizzera, le casse pensioni, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre19918 sul diritto fondiario rurale (LDFR) si limita ai dati necessari «per l’adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche». Questi ultimi vengono ora svolti da Post Finance che rientra nel gruppo delle «banche». Lo stralcio della Posta Svizzera non comporta quindi nessuna modifica di carattere sostanziale;

 Lettera c: intende rispondere all’esigenza crescente dell’outsourcing prevedendo di delegare l’elaborazione dei crediti a fornitori di servizi specializzati;

 Lettera d: corrisponde alla versione in vigore alla lettera c;

 Lettera e: si tratta di una modifica puramente redazionale, il contenuto corrisponde alla versione in vigore alla lettera d. L’accesso alla procedura di richiamo dei dati è previsto, sia nel caso della modifica sia nel caso della versione in vigore, in primo luogo agli

8 RS 211.412.11