Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/41: Revisione dell'Ordinanza sul registro fondiario (ORF) · 14 pagine

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Ergebnisbericht Vernehmlassung: Änderung der Grundbuchverordnung (Elektronischer Zugang zu Grundbuchdaten)

Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.291167 / 233.1/2017/00006

dell’articolo 30 capoverso 3 AP-ORF andrebbe cancellato poiché vi sono abusi ben più gravi che l’acquisizione di clienti122. Per poter combattere meglio i casi di abuso, Unil propone di introdurre l’obbligo di comunicazione all’autorità123.

In merito alle spiegazioni del rapporto esplicativo si osserva che l’obbligo di vigilanza dei Cantoni andrebbe limitato ai casi in cui viene denunciato o comunicato un comportamento abusivo. Un obbligo più esteso non sarebbe appropriato ed espressione di sfiducia nei confronti delle parti contrattuali e dei gruppi cui è concesso il diritto d’accesso mediante decisione124. La SSURF precisa che i requisiti della vigilanza sui portali cantonali non possono essere equiparati a quelli sui privati incaricati di compiti125.

4.2.6 Rilevazione dei dati a scopo statistico (art. 30a AP-ORF)

La disposizione relativa alla rilevazione dei dati a scopo statistico è accolta espressamente con favore da un Cantone126 e tre organizzazioni127128. Un Cantone129 chiede lo stralcio della disposizione.

Un Cantone osserva che gli obblighi di collaborare degli uffici del registro fondiario in occasione delle rilevazioni dell’UST vanno sanciti in una legge formale ossia nella legge sulla statistica federale. Le modalità di esecuzione di tali obblighi si potrebbero evincere dalle diposizioni esecutive della legge sulla statistica federale. L’aggiunta «e le pertinenti disposizioni esecutive» andrebbe stralciata in modo da fare chiarezza in merito130.

Quanto al commento del rapporto esplicativo, un Cantone si dice perplesso in merito all’assunzione dei costi dell’interfaccia131.

Non sono pervenuti altri pareri in merito alla disposizione proposta.

4.3 Altre proposte di adeguamento pervenute

Nell’ambito della procedura di consultazione sono pervenute le seguenti proposte:

- prevedere la possibilità di trasporre i documenti giustificativi cartacei in un sistema di archiviazione elettronico (art. 37 ORF);132

- sotto il profilo della tenuta del registro fondiario sarebbe auspicabile reintrodurre l’obbligo di indicare lo stato civile nella documentazione d’iscrizione (art. 51 cpv. 1 lett. a ORF);133

- sancire nell’ORF che i documenti giustificativi esistenti e quelli futuri vanno memorizzati in formato PDF;134

- precisare gli articoli 40 e 43 ORF: il momento determinante della ricezione dovrebbe essere la ricevuta del sistema del registro fondiario e i requisiti della trasmissione dovrebbero essere vincolanti anche per piattaforme di trasmissione alternative;135

122 SG (pag. 2), analogamente USC, che rinvia anche all’uso allo scopo di osservare il mercato (USC, pag. 2), cfr. anche SVIT (pag. 2) e ZBGR (pag. 2).

123 Unil (pag. 3).

124 LU (pag. 1).

125 SSURF (pag. 3).

126 TI (pag. 3).

127 EGT (pag. 4), ASB (pag. 2), UBCS (pag. 2).

128 Si possono aggiungere i tre Cantoni che approvano in generale l’impostazione concreta dell’avamprogetto: AI, BE e GL.

129 SG (pag. 2).

130 BS (pag. 2).

131 GE (pag. 3).

132 GR (pag. 2).

133 GR (pag. 2).

134 FSN (pag. 2).

135 FSN (pag. 2), VBN (pag. 3).