Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/41: Revisione dell'Ordinanza sul registro fondiario (ORF) · 14 pagine

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Ergebnisbericht Vernehmlassung: Änderung der Grundbuchverordnung (Elektronischer Zugang zu Grundbuchdaten)

Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.291167 / 233.1/2017/00006

linea di principio con favore. 10 Cantoni8 e 13 organizzazioni9 approvano una parte delle modifiche previste.

Un chiaro consenso trova il mantenimento del principio secondo cui spetta ai Cantoni decidere se concedere l’accesso elettronico ampliato e, in caso affermativo, a chi. La forma concreta delle modalità dell’accesso elettronico ampliato e la questione dei potenziali aventi diritto d’accesso è invece valutata in modo controverso. Sono state inoltre proposte varie altre modifiche dell’ordinanza sul registro fondiario (cfr. n. 4.3).

4.2 Osservazioni in merito alle singole proposte

4.2.1 Alta vigilanza della Confederazione (art. 6 AP-ORF)

La rettifica dell’articolo 6 capoverso 1 è stata commentata soltanto da due Cantoni. Mentre il Canton Ticino approva esplicitamente la modifica e la ritiene coerente10, il Canton Ginevra è del parere che la disposizione sia imprecisa e chiede di concretizzare i compiti dell’alta vigilanza sulle organizzazioni private incaricate di realizzare compiti11. Anche da parte delle organizzazioni sono giunti soltanto due pareri in merito alla rettifica proposta. L’EGT è espressamente a favore della rettifica12. Il CP osserva che l’articolo 949d del Codice civile (CC) non è ancora in vigore13.

Otto Cantoni14 e sette organizzazioni15 sono contrari all’abrogazione dell’articolo 6 capoverso 3 lettera f (modelli per convenzioni sull’accesso ampliato). Essendo strumenti ausiliari per l’esecuzione da parte dei Cantoni, i modelli sono d’importanza fondamentale per regolare i rapporti tra i Cantoni, gli utenti e la SIX Terravis16. La Confederazione è invitata a emanare regole chiare e attuabili da parte dei Cantoni17. Per contro, sei Cantoni (tre esplicitamente18 e tre implicitamente19) e un’organizzazione20 approvano l’abrogazione proposta. Molti pareri rinviano anche alle spiegazioni relative all’adeguamento dell’articolo 29 AP-ORF (cfr. n. 4.2.4).

4.2.2 Indice svizzero dei fondi (art. 27 cpv. 3 AP-ORF)

Un Cantone21 e quattro organizzazioni22 approvano esplicitamente la modifica proposta23. Ritengono che l’allestimento di un indice svizzero dei fondi sia opportuno e utile in particolare in casi di successioni in cui la massa ereditaria è composta da fondi ubicati in più Cantoni24.

Il Cantone di Zurigo ritiene invece prematuro rinunciare alla possibilità di ricorrere a un’organizzazione privata per attuare un indice svizzero dei fondi25.

8 AR, GE, GR, JU, NE, NW, SO, SZ, UR, ZG.

9 bls, FLUGHAFENZÜRICH, fsai, HEV Schweiz, KGAST, Sansonetti, FFS, SFAMA, FSA, USC, SGH, SIX SIS, SVIT.

10 TI (pag. 2).

11 GE (pag. 1).

12 EGT (pag. 1).

13 CP (pag. 1 seg.).

14 AR (pag. 3), GR (pag. 2), NW (pag. 1), SO (pag. 1), SZ (pag. 1), TI (pag. 2), UR (pag. 1), ZG (pag. 1).

15 bls (pag. 2), EGT (pag. 1), fsai (pag. 2), USC (pag. 1), ASB (pag. 2), SIX SIS (pag. 1), SSURF (pag. 1).

16 Esplicitamente GR (pag. 2).

17 AR (pag. 3).

18 BL (pag. 2 – a condizione che anche in futuro i Cantoni possano stabilire la forma in cui è concesso l’accesso), SG (pag. 1), GE (pag. 1).

19 Si possono aggiungere i tre Cantoni che approvano in generale l’impostazione concreta dell’avamprogetto (AI, BE e GL).

20 FSN (pag. 3).

21 SG (pag. 1).

22 EGT (pag. 1), FSN (pag. 3), Unil (pag. 2), ZBGR (pag. 1).

23 Si possono aggiungere i tre Cantoni che approvano in generale l’impostazione concreta dell’avamprogetto (AI, BE e GL)

24 FSN (pag. 3).

25 ZH (pag. 1).