Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/41: Revisione dell'Ordinanza sul registro fondiario (ORF) · 14 pagine

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Ergebnisbericht Vernehmlassung: Änderung der Grundbuchverordnung (Elektronischer Zugang zu Grundbuchdaten)

Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.291167 / 233.1/2017/00006

Sei Cantoni26 e due organizzazioni27 ritengono inutile o inammissibile un indice svizzero dei fondi e chiedono di stralciare il capoverso. Adducono in particolare le possibili sovrapposizioni (geodati di base accessibili al pubblico)28 e l’assenza di una base legale in una legge formale29.

Quanto alla realizzazione concreta, si osserva che l’allestimento di un indice svizzero dei fondi dovrebbe avvenire senza centralizzare i dati presso la Confederazione e senza provocare costi per i Cantoni. Inoltre occorrerebbe specificare i dati consultabili30.

4.2.3 Accesso ampliato: diritto d’accesso (art. 28 AP-ORF)

4.2.3.1 Persone e autorità autorizzate

Mentre la maggioranza dei partecipanti approva esplicitamente il principio secondo cui i Cantoni possono decidere se e, in caso affermativo, a chi concedere l’accesso elettronico ampliato, alcuni chiedono un disciplinamento federale esaustivo31.

Il proposto adeguamento della frase introduttiva (stralcio di «Sulla base di accordi particolari») è criticato sotto vari aspetti. Per un riassunto di tali critiche si rinvia al numero 4.2.4.

Un Cantone32 e un’organizzazione33 osservano che nella versione tedesca «im Einzelfall» dovrebbe riferirsi a «ohne Interessennachweis» e non a «Zugang». Inoltre, si chiede di precisare che nel caso dell’accesso ampliato si tratta di un accesso elettronico34, adducendo che negli ultimi anni varie persone, facendo appello all’articolo 28, hanno chiesto informazioni complete dal registro fondiario pur non disponendo di un accesso elettronico e non potendo far valere un interesse concreto35.

Il PS non si esprime in merito alle modifiche proposte per quanto riguarda le persone e le autorità autorizzate; l’UDC respinge tutte le novità proposte.

Nello specifico:

Lettera a

- 12 Cantoni36 e 3 organizzazioni37 approvano in linea di massima l’aggiunta «persone da loro accreditate». Si chiede di chiarire che si tratta di collaboratori qualificati dei pubblici ufficiali nel senso di ausiliari (e non di altre persone attive nello stesso studio, ad esempio avvocati)38 e di completare la disposizione sancendo che le persone accreditate sottostanno ai medesimi obblighi dei pubblici ufficiali39. Inoltre, si osserva che anche i geometri possono ricorrere ad ausiliari40. Infine, anche le autorità federali e cantonali devono poter ricorrere a «persone accreditate»41.

26 BS (pag. 1), FR (pag. 1), GE (pag. 1), NE (pag. 2), SZ (pag. 2), VD (pag. 1 seg.).

27 cp (pag. 2), uspi suisse (pag. 1).

28 BS (pag. 1), SZ (pag. 2).

29 FR (pag. 1), GE (pag. 1), NE (pag. 2), VD (pag. 1), cp (pag. 2), uspi suisse (pag. 1).

30 GR (pag. 3).

31 AG (pag. 2), Sansonetti (pag. 1), FSA (pag. 1), USC (pag. 1), ASB (pag. 2), perlomeno in parte: Transparency (pag. 4).

32 LU (pag. 1).

33 SSURF (pag. 1).

34 SZ (pag. 2), TG (pag. 1), SSURF (pag. 1).

35 TG (pag. 1 f.), cfr. anche SSURF (pag. 1).

36 AG (pag. 1), BL (pag. 1), FR (pag. 1), GE (pag. 1), LU (pag. 1), NW (pag. 1), OW (pag. 1), SH (pag. 1), SO (pag. 1), TI (pag. 2), ZG (pag. 1), ZH (pag. 1 seg.)

37 EGT (pag. 1), FSN (pag. 3), SSURF (pag. 2).

38 AG (pag. 1), analogamente anche AR – che tuttavia è contraria a un’estensione (pag. 2), FR (pag. 1). Per il testo francese vengono proposti i termini «collaborateur» o «mandataire» (GE, pag. 1), cfr. anche la proposta subordinata GR (pag. 4), LU (pag. 1), SH (pag. 1), SO (pag. 1), SSURF (pag. 2).

39 ZG (pag. 1), SSURF (pag. 2).

40 BL (pag. 1), GE (pag. 1), NW (pag. 1), EGT (pag. 1 seg.).

41 ZH (pag. 2).