Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine

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potrebbero manifestarsi, a seconda delle disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza, in un aumento dell’avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle prestazioni per superstiti e in caso di invalidità e anche nel prolungamento di un anno del versamento di prestazioni di invalidità nel caso in cui, secondo il regolamento applicabile, al raggiungimento dell’età di riferimento tali prestazioni vengano convertite in prestazione di vecchiaia. Sul piano finanziario, questi spostamenti dovrebbero tuttavia passare quasi inosservati, ragion per cui si è rinunciato a quantificarli.

4.5.3 Riscossione parziale, anticipazione e rinvio della prestazione di vecchiaia

– Le disposizioni legali che disciplinano il pensionamento nella previdenza professionale dovranno garantire a tutti gli assicurati una flessibilità comparabile a quella prevista nell’AVS.

– Gli istituti di previdenza devono offrire la possibilità di riscuotere la rendita di vecchiaia in almeno tre scaglioni. In caso di anticipazione andrà però riscosso almeno il 20 per cento della prestazione di vecchiaia. In caso di riscossione sotto forma di capitale, gli istituti di previdenza potranno prevedere tre versamenti al massimo.

La legge vigente non prevede la riscossione parziale della prestazione di vecchiaia, ma questa possibilità può essere prevista nei regolamenti degli istituti di previdenza.

In futuro andrà riconosciuto a tutti gli assicurati un diritto alla riscossione parziale della prestazione di vecchiaia coordinato con la normativa AVS. Concretamente, ogni istituto di previdenza dovrà offrire la possibilità di passare gradualmente dalla vita attiva al pensionamento in almeno tre scaglioni, anche in caso di lavoro a tempo parziale o d’invalidità parziale.

Gli istituti di previdenza dovranno quindi prevedere la possibilità di riscuotere anticipatamente la rendita a partire dal compimento dei 62 anni e di rinviarla fino al compimento dei 70 anni. Di fatto, oggi quasi l’80 per cento degli assicurati è assoggettato a un regolamento di previdenza che consente di andare in pensione a partire dai 58 anni e di rinviare la riscossione della rendita fino ai 70 anni

4.5.3.1 Riscossione anticipata

– Nella LPP sarà introdotta una nuova regolamentazione analoga a quella della LAVS, secondo cui tutti gli istituti di previdenza dovranno permettere ai loro assicurati di riscuotere anticipatamente la prestazione di vecchiaia a partire dai 62 anni.